Agenzia delle Entrate ottiene accoglimento in Cassazione sul rimborso IRPEG a Banca IFIS

Gli avvocati Mario Baldassini e Giovanni Caliceti hanno assistito Banca IFIS s.p.a.

Il contenzioso trae origine dal ricorso n. 7566/2020, promosso dall’Agenzia delle Entrate contro Banca IFIS s.p.a. La vicenda concerne il rimborso di crediti IRPEG, dichiarati e richiesti a rimborso da Banca IFIS quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da FBM Hudson Italiana s.p.a. per i periodi d’imposta 1994 e 1995. La questione chiave attiene al silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso, nonostante l’esposizione dei crediti in dichiarazione e successive richieste documentali rimaste senza seguito.

Banca IFIS aveva acquistato da FBM Hudson Italiana s.p.a., in amministrazione controllata, i crediti fiscali IRPEG vantati verso l’Erario, notificando la cessione all’Agenzia delle Entrate nel 2015. Nel 2016, la stessa Agenzia aveva chiesto ulteriore documentazione, ma la richiesta è rimasta inevasa. Di fronte all’inerzia dell’Amministrazione, la Banca ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria di Milano per ottenere il rimborso. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno accolto le ragioni della Banca, ordinando l’erogazione delle somme richieste.

L’Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza della CTR Lombardia (n. 3209/14/2019) presso la Corte di Cassazione. Il ricorso dell’Amministrazione si fondava sulla ritenuta inosservanza da parte della CTR dei principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il solo decorso dei termini decadenziali previsti per il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali non fa sorgere in modo definitivo il diritto al rimborso in favore del contribuente. In particolare, la mancata produzione da parte della cessionaria Banca IFIS della documentazione probatoria del credito (quali certificazioni delle ritenute d’acconto per il 1994 e il 1995) veniva addotta a conferma dell’errore della decisione gravata.

La Corte di Cassazione, nella sua analisi, ha ribadito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (sent. n. 5069/2016 e successive), secondo cui l’Amministrazione finanziaria conserva la facoltà di contestare i crediti anche una volta scaduti i termini per l’esercizio del controllo automatizzato. La dichiarazione fiscale ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva e il contribuente, attore sostanziale nella domanda di rimborso, è gravato dall’onere della prova circa la sussistenza oggettiva del credito. La semplice esposizione del credito in dichiarazione non costituisce titolo sufficiente per il rimborso, essendo necessario documentare e provare i fatti costitutivi.

In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato la causa ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. La questione verrà dunque riesaminata alla luce dei principi formulati dalla Cassazione, con la conseguenza che il diritto al rimborso di Banca IFIS sarà soggetto a un nuovo giudizio che terrà conto dell’onere probatorio in capo alla contribuente, sia sotto il profilo giuridico che economico. La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è devoluta al giudice del rinvio.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Caliceti Giovanni - Martelli Caliceti & Associati ;

Studi Legali: Martelli Caliceti & Associati ;

Clienti: Banca IFIS;

 

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