Con provvedimento monitorio n. 871/2018 il Tribunale di Benevento ingiungeva al Comune di San Nicola Manfredi il pagamento, a favore di Banca Ifis s.p.a, della complessiva somma di € 50.822,81, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalle singole scadenze evidenziate in ricorso sino all’effettivo soddisfo, e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per competenze ed in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Decorso il termine di quaranta giorni dalla notifica, in assenza di opposizione da parte dell’Amministrazione debitrice, il decreto ingiuntivo era dichiarato esecutivo in data 15 marzo 2019, con conseguente apposizione della relativa formula il 16 luglio successivo.
In data 6 settembre 2019, la Banca provvedeva a notificare nuovamente il ricorso, con il pedissequo decreto monitorio munito della formula esecutiva: ma, nella perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, si vedeva astretta a proporre, dinanzi al TAR per la Campania, ricorso per ottemperanza, notificato al Comune in data 8 maggio 2020 e depositato il 26 maggio successivo.
Con sentenza n. 231 in data 10 dicembre 2021 il TAR adito accoglieva solo parzialmente il ricorso, condannando il Comune al pagamento della sorte capitale di €. 50.822,81 e delle somme liquidate per rimborso delle spese processuali, maggiorate delle penalità di mora.
Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Banca Ifis s.p.a. insorge, per quanto di ragione, avverso la ridetta statuizione, che assume erronea per violazione dell’art. 112 cod. proc. amm. e dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, avuto riguardo alla arbitraria e limitativa interpretazione, operata dal primo giudice, del giudicato formatosi inter partes, che avrebbe dovuto essere portato ad integrale e compiuta esecuzione.
Il Consiglio di Stato accoglie l'appello e, per l’effetto, in riforma in parte qua della sentenza appellata, ingiunge al Comune di San Nicola Manfredi di provvedere al pagamento, in favore dell’appellante, nel termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della presente sentenza, delle somme dovute in forza dell’azionato decreto ingiuntivo azionato, se nelle more non già corrisposte, e, segnatamente, della sorta capitale pari ad € 50.822,81, maggiorata degli interessi di mora, calcolati al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 e con decorrenza, per ciascuna delle poste creditorie, dalla relativa scadenza individuata nel ricorso introduttivo, fino all’effettivo soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria, liquidate € 1.305,00 per competenze ed in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Palomba Vincenzo - LS Lexjus Sinacta;
Studi Legali: LS Lexjus Sinacta;
Clienti: Banca Ifis Spa;