Con sentenza del 3 settembre 2026 (causa C-60/25, Livronsa), la Corte di Giustizia ha chiarito il destino dei mutui indicizzati all’Euribor nella prospettiva del diritto europeo, escludendo la nullità automatica e generalizzata delle relative clausole sulla base delle decisioni con cui era stata accertata – per il periodo settembre 2005-maggio 2008 – un’intesa vietata nel mercato dei derivati in relazione al parametro in questione (decisioni C(2013) 8512 e C(2016) 8530, caso AT.39914).
Le ragioni del rinvio pregiudiziale
La pronuncia risponde alla domanda di rinvio pregiudiziale della Corte di Appello di Cagliari, che aveva essenzialmente chiesto di chiarire se la prova delle manipolazioni dell’Euribor dovesse ritenersi raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se l’intesa sanzionata riguardasse “qualunque mercato” in cui era stato impiegato il parametro manipolato (ordinanza del 24 gennaio 2025).
Sul punto si erano registrate posizioni diverse tra le sezioni semplici della Corte di Cassazione, tanto da indurre la Prima Sezione a rimettere la questione alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 19900/2024). A loro volta, dopo la richiesta di rinvio pregiudiziale, le Sezioni Unite hanno disposto il “rinvio a nuovo ruolo” in attesa della Corte di Giustizia (ordinanza n. 6943/2025).
Il contenuto della pronuncia pregiudiziale
Come ipotizzato nei contributi pubblicati su questa Rivista nei mesi scorsi (n. 304 - 17 lug/ago 2025 e 30 marzo 2026), le conclusioni della Corte di Giustizia non sono affatto sorprendenti e sono sostanzialmente in linea con quelle rassegnate dall’Avvocata Generale Medina il 12 marzo 2026 nonché, ancor prima, con le considerazioni formulate dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione nella citata ordinanza interlocutoria del 2024.
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In estrema sintesi, coerentemente con il “carattere personale della responsabilità delle imprese per la commissione delle violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione” (§ 36), la Corte di Giustizia ha chiarito che “la nullità di pieno diritto” non può automaticamente estendersi (i) né, sul piano soggettivo, in danno o a favore di coloro che siano “terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato all’accordo” vietato dall’art. 101(1) TFUE; (ii) né, sul piano oggettivo, a un accordo che “riguardi un prodotto proprio di un mercato distinto da quello identificato dalla Commissione come pertinente” (§ 37).
D’altra parte, se è vero che il giudice nazionale “deve astenersi dall’adottare o evitare di adottare decisioni in contrasto con [una] decisione della Commissione” in base all’art. 16(1) del Reg. (CE) 1/2003, è altrettanto vero che tale decisione vincola “i giudici nazionali soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione che sono state constatate nella decisione stessa” (§ 42).
Nei casi in cui la clausola controversa “si limita a rinviare al tasso Euribor come parametro pertinente nella determinazione del tasso d’interesse variabile applicabile a un mutuo fondiario concesso a un consumatore” (come nel procedimento di Cagliari), essa “non è un elemento costitutivo delle violazioni dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE constatate nelle decisioni” della Commissione (§ 43).
Su queste basi, quindi, non è possibile estendere automaticamente la nullità di diritto antitrust alle clausole di indicizzazione dei finanziamenti sia perché tali clausole sono estranee al “mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro” e non costituiscono un elemento dell’illecito accertato sia perché “l’infrazione di cui trattasi […] è stata qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto”, rendendo impossibile “concludere che vi siano stati effetti precisi sul livello del tasso summenzionato” (§ 44).
Lo spazio residuo di tutela del diritto nazionale
Pur escludendo l’automatica nullità delle clausole di indicizzazione all’Euribor in base al diritto europeo, la Corte di Giustizia ha chiarito che “spetta unicamente ai giudici nazionali valutare, secondo il diritto nazionale del loro Stato membro di appartenenza, le conseguenze che un accordo vietato in forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può avere sui rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi rispetto a tale accordo” (§ 39).
In altri termini, come anche anticipato dall’Avvocata Generale Medina (§ 26, nota 23, delle sue conclusioni), i giudici nazionali mantengono il potere di stabilire se e in che modo un’intesa sanzionata nel mercato dei derivati possa ripercuotersi sulle clausole di contratti conclusi in diversi settori come quello dei finanziamenti bancari.
Conclusioni
È proprio sul terreno del diritto nazionale, quindi, che sarà importante ricevere le indicazioni richieste dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione con il secondo quesito posto alle Sezioni Unite, e ciò anche al fine di risolvere le divergenti posizioni che la giurisprudenza di merito sta assumendo.
Occorrerà chiarire, cioè, “se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni” (cfr. la citata ordinanza interlocutoria n. 19900/2024).
A ben vedere, la risposta a questo quesito sembra potersi rinvenire in alcuni passaggi della stessa ordinanza interlocutoria, che ha correttamente individuato la comune prassi del settore secondo cui le parti fanno di regola ricorso all’Euribor come semplice “fattore di calcolo”, ossia come “dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione”.
In quest’ottica, escludendo la nullità sopravvenuta e ad tempus per indeterminabilità dell’oggetto, sembra difficile ipotizzare un vizio del consenso nella conclusione di un finanziamento indicizzato all’Euribor. Potrebbe al più ipotizzarsi una domanda risarcitoria, a condizione che siano rigorosamente dimostrati i relativi presupposti, inclusa la prova di effetti concreti sul parametro Euribor e di uno scenario controfattuale idoneo a supportare l’esistenza di un pregiudizio risarcibile.