Il probabile destino dei mutui indicizzati all’Euribor

Il probabile destino dei mutui indicizzati all’Euribor
Avvocato Roberto Argeri, Counsel Cleary Gottlieb

Il destino dei mutui indicizzati all’Euribor sembra meno fosco dopo le conclusioni rassegnate dall’Avvocata Generale Medina il 12 marzo 2026 nella causa di rinvio pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte di Giustizia (causa C-60/25, Livronsa);

causa in cui occorre stabilire se “la prova delle manipolazioni dell’Euribor […] debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto delle pronunce della Commissione e della CGUE costituisca intesa vietata dall’art. 101 soltanto nel mercato dei derivati o in qualunque mercato sia stato impiegato il parametro Euribor manipolato”.

Le principali motivazioni dell’Avvocata Generale Medina

Come già ipotizzato in un contributo pubblicato su questa Rivista (AziendaBanca n. 304 - lug/ago 2025) e in linea con le osservazioni della Commissione europea in data 7 agosto 2025, l’Avvocata Generale ha escluso che il diritto europeo giustifichi la nullità assoluta delle pattuizioni dei contratti di finanziamento indicizzate all’Euribor nel periodo della manipolazione accertata dalla Commissione (settembre 2005-maggio 2008; decisioni C(2013) 8512 e C(2016) 8530, caso AT.39914).

Condividendo la natura personale della responsabilità in materia antitrust (§ 20), l’Avvocata Generale ha ritenuto che l’art. 101(2) TFUE non possa comportare tale nullità ove le parti del contratto non abbiano partecipato all’intesa, peraltro accertata nell’ambito di un mercato diverso da quello dei finanziamenti (il mercato dei derivati).

L’Avvocata Generale ha altresì valorizzato l’esigenza di prevenire “un effetto a cascata del tipo previsto dal giudice del rinvio”, limitando l’“imprevedibilità delle conseguenze sul piano giuridico ed economico che potrebbero derivare dalla sistematica dichiarazione di nullità di accordi o clausole che non sono, in quanto tali, vietati a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE” (§ 19).

Lo spazio residuo di tutela del diritto nazionale

Secondo l’Avvocata Generale, tuttavia, residua uno spazio di tutela da parte dei giudici nazionali perché la “manipolazione dell’Euribor deve essere considerat[a] come definitivamente dimostrat[a] e occorre tenerne debito conto […] negli specifici termini indicati” nelle decisioni della stessa Commissione (§ 38). E “nulla osta a che il giudice del rinvio esamini la validità e gli effetti di detta clausola alla luce delle disposizioni nazionali applicabili, ad esempio quelle in materia di legittimità dell’oggetto dei contratti”: tra cui gli artt. 1346 e 1418 c.c. (§ 26, nota 23).

L’Avvocata Generale, quindi, ha affermato un principio che si può così riassumere: la manipolazione dell’Euribor resta di regola un fatto incontrovertibilmente accertato in base al diritto europeo, ma le conseguenze giuridiche che da esso potrebbero discendere sono rimesse alle valutazioni dei giudici nazionali in base ai rispettivi ordinamenti.

Considerazioni sui rimedi di diritto interno

Si sta così delineando un quadro in parte sovrapponibile a quello ipotizzato nell’ordinanza interlocutoria n. 19900/2024, con cui la I Sezione Civile della Cassazione aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite dopo aver rilevato un contrasto all’interno della stessa Corte.

Con l’ordinanza n. 6943/2025, le Sezioni Unite hanno disposto “il rinvio a nuovo ruolo” in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia.

Il primo quesito rimesso alle Sezioni Unite – ossia se il contratto di mutuo indicizzato all’Euribor costituisca un negozio “a valle” rispetto all’intesa – sarà risolto dalla Corte di Giustizia.

Il secondo quesito rimesso alle Sezioni Unite, invece, attiene proprio ai rimedi nazionali che l’Avvocata Generale ritiene astrattamente esperibili, chiedendo di chiarire se l’alterazione dell’Euribor comporti la nullità della relativa clausola per indeterminabilità dell’oggetto o costituisca un elemento rilevante nel processo formativo della volontà contrattuale oppure, ancora, un illecito produttivo di danni. Tale quesito ha ad oggetto questioni di diritto interno non espressamente rimesse alla Corte di Giustizia.

Conclusioni

Mancano ormai pochi mesi alla sentenza della Corte di Giustizia, attesa intorno alla metà del 2026. È ben possibile che la Corte condivida le conclusioni dell’Avvocata Generale e non è escluso che fornisca elementi utili a orientare l’applicazione del diritto nazionale in analoghe fattispecie basate sulla pretesa invalidità o illiceità delle clausole indicizzate all’Euribor.

Ipotizzando che la Corte condivida tali conclusioni, la Cassazione potrebbe attenersi alla rigorosa applicazione dei principi di diritto comune che, pur ammettendo (discutibilmente) la nozione di “nullità sopravvenuta”, non sembrano conoscere ipotesi di “nullità ad tempus”: ossia, ancorate a un determinato lasso temporale come quello dell’intesa sanzionata.

Se la Cassazione si attenesse a questi principi, sarebbe confermato quanto auspicato nel precedente contributo: dovrebbe gravare sui mutuatari l’onere di provare che la volontà di ricorrere all’Euribor sia stata viziata al punto da giustificare l’annullabilità delle relative pattuizioni o, in alternativa, di dimostrare un pregiudizio effettivo direttamente riconducibile alla condotta dell’istituto mutuante.

Prova difficilmente raggiungibile se si considera, da un lato, che le decisioni della Commissione non hanno accertato gli effetti concreti della manipolazione dell’Euribor (ma soltanto una restrizione «per oggetto»); dall’altro, che le parti potrebbero aver fatto ricorso all’Euribor come semplice “fattore di calcolo”, ossia come “dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione” (cfr. ancora Cass. n. 19900/2024).

Seguendo questa impostazione, dunque, potrebbero evitarsi facili automatismi (come quelli conseguenti alla nullità assoluta), scoraggiando condotte opportunistiche ed evitando il proliferare di contenziosi idonei a pregiudicare la stabilità e la certezza nelle attività di intermediazione creditizia.

 

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