Il Tribunale di Roma ha indicato non rilevanti gli interessi di mora ai fini del superamento della soglia di usura

Il tribunale di Roma con l'Ordinanza 9168/2015 ha indicato come non rilevanti gli interessi di mora ai fini del superamento della soglia di usura. L'Ordinanza, ottenuta dallo Studio Legale Lombardo di Roma per Unicredit Spa, scardina l'orientamento dato dalla storica sentenza di Cassazione 350/2013.

Il Giudice designato della IX sezione Civile, il dott. Paolo Catallozzi, con questa importante ordinanza pronunciata in un caso di richiesta da parte di una società di restituzione degli interessi versati in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario con un istituto di credito, afferma che i tassi di mora, rappresentanti una liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, assolvono ad una funzione del tutto diversa dagli interessi corrispettivi. Le due tipologie di interessi si pongono quindi in rapporto di alternatività e, in caso di inadempimento, sono dovuti solo gli interessi di mora.
La motivazione presta altresì ulteriori argomentazioni a favore dell'Istituto di Credito.

Il Giudice Catallozzi sostiene che l'orientamento dell'ormai nota sentenza n. 350/13 della Suprema Corte di Cassazione sembra porsi in contraddizione con la stessa ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura e che tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui la "clausola penale", per la sua funzione, non può ex se essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che a norma dell'art. 644 c.p.c. può assumere carattere di illiceità.

Con la pronuncia in esame, il Giudice ha riconosciuto rilievo alle istruzioni della Banca d'Italia, che escludono gli interessi di mora dal calcolo del TEG, spingendosi a sostenere che "appare del tutto incoerente e illogico prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse - laddove si sostenga la rilevanza a tali fini di quelli moratori, soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito".

Da ultimo, il Giudice evidenzia l'incoerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della legge "anti - usura", in quanto "adottati sull'errato presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito".

L'ordinanza a favore di Unicredit Spa è stata ottenuta dall'avv. Danilo Lombardo, fondatore dello Studio Legale Lombardo di Roma.

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