La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18664/2025, pubblicata l’8 luglio 2025, si è pronunciata su un rilevante contenzioso tra Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. (già Banca Fideuram s.p.a.) e l’Agenzia delle Entrate.
Il caso, iscritto al n. 13257/2021 R.G., trae origine dall’avviso di accertamento con cui l’Ufficio contestava a Fideuram la mancata applicazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati nel 2011 sui conti detenuti da due fondi comuni lussemburghesi, per oltre un milione e mezzo di euro, applicando anche sanzioni per quasi due milioni di euro.
La vicenda nasce dalla posizione di Fideuram quale mera collocatrice delle quote dei fondi e banca corrispondente per i relativi pagamenti, circostanza che la banca riteneva non la coinvolgesse come soggetto obbligato a effettuare la ritenuta sugli interessi.
L’avviso di accertamento dell’Ufficio però contestava questa ricostruzione, attribuendo alla società il ruolo di sostituto d’imposta. La questione aveva suscitato contenzioso in relazione alla normativa applicabile soprattutto dopo l’abrogazione, dal 1° luglio 2011, delle agevolazioni previste per i fondi lussemburghesi.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso di Fideuram. In appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto solo in parte il gravame, annullando le sanzioni nella parte comminata per recidiva, in quanto i precedenti accertamenti erano ancora sub iudice, ma confermando nel merito la pretesa principale; tuttavia, nella propria motivazione la CTR aveva esposto argomentazioni difficilmente conciliabili e aveva lasciato in sospeso la questione dell’aliquota effettivamente applicabile. Il cuore della controversia è stato rappresentato dai rilievi di nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.
Entrambe le parti hanno dedotto, sia in ricorso principale che incidentale, che la sentenza della CTR presentava un deficit motivazionale radicale: la sua motivazione risultava incoerente sino a non consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito riguardo all’effettiva sussistenza dell’obbligo di ritenuta, alla sua misura e alla disciplina speciale - o meno - per i fondi lussemburghesi.
La Corte di Cassazione, richiamando i suoi consolidati orientamenti in materia di “motivazione apparente” e vizio del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., ha ritenuto fondati i motivi principali e incidentali, rilevando la presenza di un contrasto irriducibile tra le affermazioni della sentenza impugnata e la sua incapienza argomentativa su aspetti fondamentali della controversia. Consegue la cassazione della sentenza per vizio di motivazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame in base alle censure accolte e sulle spese di tutti i gradi.
La decisione determina, per ora, l’annullamento delle statuizioni contenute nella sentenza regionale e il rinvio del giudizio alla fase d’appello. Sia la pretesa tributaria principale che il regime sanzionatorio restano dunque sub iudice, in attesa di una nuova pronuncia con motivazione esaustiva secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cerrato Marco - Maisto & Associati; Maisto Guglielmo - Maisto & Associati;
Studi Legali: Maisto & Associati;
Clienti: Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ;