Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 2754/2025 promosso da Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. contro Banco BPM S.p.a., relativo a un contenzioso in materia di crediti ceduti nell’ambito di convenzioni per forniture energetiche. La causa origina dal ricorso monitorio dinanzi al TAR Lazio avviato nel 2019 (r.g. 13518/2019) da Banco BPM per ottenere dal GSE il pagamento di €209.567,28 quale credito ceduto dalla società agricola Allasia Plant S.S. in esecuzione della convenzione n. TO102710.
La vicenda prende le mosse dalla cessione del credito di Allasia Plant S.S. a favore di Banco BPM, credito vantato nei confronti del GSE in forza di specifici rapporti convenzionali. Nonostante la richiesta di pagamento effettuata dal cessionario, il GSE ha opposto l’estinzione del credito per effetto di compensazione legale dovuta a pagamenti precedentemente sostenuti in un diverso contesto esecutivo, segnatamente quello relativo alla società Panarotto e a una differente convenzione.
Il TAR Lazio, con decreto presidenziale n. 75 del 2020, aveva accolto il ricorso monitorio e, successivamente, rigettato l’opposizione proposta dal GSE (sentenza n. 600/2025), confermando il diritto di Banco BPM a ottenere la somma reclamata.
Contro questa decisione, GSE ha proposto appello articolando molteplici motivi di doglianza inerenti l’asserita erroneità della pronuncia di primo grado, con particolare riferimento ai presupposti della compensazione legale e giudiziale tra i diversi crediti e debiti in essere. L’esame del Consiglio di Stato si è concentrato sull’operatività degli istituti della compensazione legale e giudiziale, rilevando come il credito azionato da Banco BPM fosse stato validamente ceduto con notifica anteriore rispetto all’atto di pignoramento presso terzi avviato da Lavorazioni Meccaniche Polloni s.r.l. ai danni della Panarotto.
Tale circostanza ha determinato l’uscita del credito dal patrimonio del debitore, impedendo la pignorabilità dello stesso e, conseguentemente, l’esigibilità necessaria per procedere a compensazione. Inoltre, è stato riconosciuto che il credito oggetto della domanda non era soggetto a compensazione per difetto dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza, anche in considerazione della natura rateale e della distinzione tra i rapporti contrattuali coinvolti.
L’istituto della compensazione non poteva quindi trovare applicazione né sul piano legale né su quello giudiziale.
In forza di tali valutazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del GSE, confermando l’efficacia del decreto ingiuntivo a favore di Banco BPM e chiarendo che non sussistevano i presupposti per riconoscere alcun diritto restitutorio del Gestore nei confronti del cessionario, soprattutto in relazione a vicende contrattuali estranee alla cessione oggetto del giudizio.
Sotto il profilo economico e giuridico, la pronuncia consolida il diritto di Banco BPM a ottenere dal GSE la somma di €209.567,28, oltre interessi legali, statuendo la non compensabilità del credito vantato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e novità della controversia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Fidanzia Sergio - Fidanzia Gigliola; Gigliola Angelo - Fidanzia Gigliola; Morera Umberto - Morera Umberto;
Studi Legali: Fidanzia Gigliola; Morera Umberto;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Gse - Gestore dei Servizi Energetici;