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Prospettive del Buy Now Pay Later B2C all’alba della nuova Direttiva sul credito ai consumatori

Prospettive del BNPL B2C

Da sinistra: Valeria Perini e Danilo Quattrocchi, ADVANT Nctm

Il Buy Now Pay Later (BNPL) si è inserito con vigore, per la semplicità di utilizzo e la naturale vocazione al mondo dell’e-commerce, nel processo di digitalizzazione che sta investendo il mondo dei servizi e prodotti finanziari. Solo in Italia, il BNPL ha segnato nel 2022 un incremento del 47%, in ulteriore accelerazione rispetto al +35% del 2021, con ritmi molto superiori rispetto al credito al consumo tradizionale.

In termini generali, il BNPL sottende un finanziamento a breve termine, che consente agli utenti di corrispondere il prezzo di un bene o servizio in un numero variabile di rate senza, nella prevalenza dei casi, addebito di interessi.

Lo schema operativo più diffuso implica una dilazione di pagamento senza oneri, volta ad agevolare l’acquisto di beni/servizi da parte di clienti che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria o che, semplicemente, preferiscono non pagare per intero e subito il prezzo dovuto.

L’operazione coinvolge tre soggetti distinti:

  1. l’acquirente;
  2. il merchant;
  3. un soggetto terzo che, sulla base di un accordo col merchant, permette all’acquirente di dilazionare il pagamento.

L’interposizione del c.d. BNPL Provider consente al merchant di ricevere immediatamente il corrispettivo e all’acquirente di frazionare in più rate il pagamento. Nell’ambito di un tale schema, i BNPL Provider generano ricavi principalmente attraverso le commissioni di servizio addebitate agli esercenti o, talvolta, tramite l’addebito di commissioni o penali di mora ai clienti che non effettuano i pagamenti dovuti nei tempi previsti.

La disciplina vigente

La Banca d’Italia riconduce i sistemi BNPL a due differenti schemi. Nel primo è presente una banca/intermediario finanziario che, in virtù di un accordo con il merchant, concede direttamente la dilazione di pagamento al consumatore, anticipando l’importo dovuto. Nel secondo sono invece presenti due distinti segmenti operativi:

  1. una dilazione di pagamento gratuita concessa dal merchant al consumatore;
  2. una successiva cessione pro-soluto, dal merchant a una banca/intermediario finanziario, del credito riveniente dalla dilazione.

Sebbene le dilazioni di pagamento rientrino nell’ampia definizione di “contratto di credito” contenuta nel Testo Unico Bancario (TUB), tali configurazioni hanno sinora consentito ai prodotti BNPL di collocarsi, in virtù delle esenzioni previste dal TUB, in un cono d’ombra regolamentare, che ha favorito la rapida diffusione del fenomeno.

Profili problematici e principio del “responsible lending”

La diffusione di sistemi di BNPL determina tuttavia numerosi profili problematici.

Il primo è connesso al rischio che i consumatori non siano adeguatamente informati sulla natura sostanzialmente creditizia del prodotto, assimilato a uno strumento di pagamento anche nella comunicazione del merchant, e sulle sue modalità di funzionamento.

Allo stesso tempo, il BNPL è talora percepito come un servizio finanziario, con la conseguenza che gli utenti potrebbero fare affidamento sull’applicazione della normativa di settore e delle tutele che prevede, tra cui la possibilità di presentare reclami.

Altre criticità connesse alla mancata applicazione della normativa in tema di credito ai consumatori derivano in relazione all’osservanza del principio del responsible lending, che mira a individuare un punto di equilibrio tra la responsabilità del finanziatore e l’autoresponsabilità del soggetto finanziato, imponendo ai creditori di concedere prestiti in modo responsabile e di adottare misure appropriate per garantire un comportamento corretto in tutte le fasi del rapporto.

Ci si riferisce, in particolare:

  1. all’informativa precontrattuale funzionale a consentire al cliente di assumere una decisione informata sull’opportunità di concludere il contratto;
  2. alla valutazione del merito creditizio, necessaria a consentire al finanziatore di formarsi il ragionevole convincimento che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno adempiuti secondo le modalità pattuite.

Questi obblighi mirano a evitare sia fenomeni di sovraindebitamento dei clienti, sia il rischio che la concessione su larga scala di credito irresponsabile si traduca in situazioni di crisi che potrebbero propagarsi all’intero sistema.

La concreta applicazione al BNPL del paradigma del responsible lending postula dunque la necessità di garantire al soggetto finanziato una piena consapevolezza dell’effettiva natura creditizia della dilazione ottenuta. Ciò con l’effetto che, prima di concludere il contratto, i clienti potranno applicare i medesimi parametri di valutazione utilizzati per forme di credito tradizionali. In secondo luogo, un’esaustiva verifica del merito creditizio può evitare:

  1. la concessione di credito a soggetti incapaci di farvi fronte;
  2. il peggioramento (in caso di mancato pagamento) della referenza creditizia dei consumatori coinvolti in uno schema di BNPL.

Le novità introdotte dalla CCD II

In tale contesto, la Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori (“CCD II”) accorda al BNPL espressa dignità normativa, con l’obiettivo di definire adeguati presidi a tutela dei consumatori e incentivare prassi di responsible lending.

Tale obiettivo è perseguito attraverso l’indicazione che la direttiva non si applica alle sole dilazioni di pagamento in cui:

  1. il credito è concesso direttamente dal fornitore al fine di pagare le merci/servizi forniti al consumatore “senza l’intervento di un finanziatore terzo”;
  2. il corrispettivo deve essere pagato senza interessi e senza spese, fatte salve spese limitate in caso di ritardi di pagamento;
  3. il pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura delle merci/servizi.

Il coinvolgimento di un soggetto terzo nel rapporto tra merchant e consumatore impone inoltre in ogni caso l’adozione, da parte del finanziatore, della disciplina sul credito al consumo.

Non solo. Anche i merchant (diversi da microimprese e PMI) che offrono alla clientela dilazioni di pagamento tramite contratti a distanza saranno, al ricorrere di specifiche condizioni, tenuti ad attuare i presidi previsti per la concessione di crediti ai consumatori.

La novità è significativa. Una volta recepita la CCD II, gli operatori di e-commerce di dimensioni considerevoli saranno soggetti alla disciplina sul credito al consumo, a eccezione dei soli casi in cui:

  1. non vi sia un terzo che offre e acquista i crediti risultanti dalle dilazioni;
  2. il pagamento debba essere interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna della merce o dalla prestazione dei servizi;
  3. il prezzo d’acquisto debba essere ripagato senza interessi e senza altri costi, fatte salve spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento.

Seppur non specificato, si ritiene che per giovarsi dell’esenzione i big player dell’e-commerce dovranno soddisfare tutte le menzionate condizioni. In virtù del nuovo assetto normativo, anche tali enti saranno dunque assoggettati all’applicazione di presidi tipici dell’operatività dei soggetti vigilati.

Tra le disposizioni della CCD II applicabili ai BNPL Provider si richiama inoltre l’art. 37, par. 1, che impone agli Stati membri di assicurare che creditori e intermediari del credito siano assoggettati a “un’adeguata procedura di abilitazione, a registrazione e a modalità di vigilanza stabilite da un’autorità competente indipendente”. Tali presidi saranno applicabili a tutti i BNPL Provider che, fino al recepimento della CCD II, non risultano assoggettati a nessuna forma di vigilanza e regolamentazione.

L’art. 37 pone interrogativi di non poco conto. Anzitutto, l’inquadramento normativo del BNPL quale “attività creditizia” porta a domandarsi se gli istituti di pagamento e gli IMEL, in qualità di soggetti autorizzati a concedere credito solo in via accessoria rispetto all’attività principale svolta e al ricorrere di puntuali condizioni, possano erogare servizi di BNPL senza bisogno di ulteriori autorizzazioni.

Si auspica in tal senso che la relazione tra BNPL e istituti di pagamento e IMEL possa essere chiarita dalla normativa domestica di attuazione della CCD II.

Un ulteriore versante problematico potrebbe derivare dall’ampia discrezionalità che la CCD II garantisce agli Stati membri in sede di recepimento negli ordinamenti nazionali.

Tale discrezionalità rileva anche con riferimento alla regolamentazione e vigilanza sui BNPL Provider, che potrebbero risultare dunque assoggettati a presidi e obblighi differenti in funzione dei regimi di vigilanza adottati da ciascuno Stato membro, con la conseguenza di pregiudicare l’omogeneità del quadro giuridico comunitario, che costituisce uno degli obiettivi della CCD II.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di dicembre 2024 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.