Moratoria credito al consumo: ecco Assofin e ABI

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Da nessuna moratoria a ben due. Dopo settimane di limbo e nessuna notizia dal Governo, sappiamo qualcosa sulla sospensione volontaria delle rate per il credito al consumo. C’è però il rischio di creare confusione tra banche e clienti.  

 

Due moratorie volontarie per il credito al consumo. Assofin ha reso noto un documento ricco di dettagli, in assenza di misure ad hoc da parte del Governo. Nelle scorse settimane diversi operatori avevano adottando disposizioni in autonomia, muovendosi in ordine sparso, e ci sono arrivate segnalazioni di cittadini che si erano sentiti negare una sospensione delle rate del prestito personale da parte della banca, in quanto “non prevista dal dpcm”. Oltre ad Assofin si è mossa anche ABI: il rischio però è che le banche si trovino a scegliere tra moratorie che hanno il medesimo obiettivo, molte analogie ma anche qualche differenza importante.

Che cosa è la Moratoria Assofin

La moratoria Assofin (che segue le linee EBA GL/2020/02, “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis” e permette quindi di applicare le regole di segnalazione e supervisione previste) permette ai clienti che si trovano in difficoltà temporanea per il Covid-19 di sospendere in tutto in parte il pagamento delle rate relative a prestiti.

La sospensione può durare fino a sei mesi: il periodo di ammortamento si allungherà di conseguenza in base alla sospensione accordata. Al cliente verranno applicati interessi sul debito residuo, al tasso previsto nel contratto originario, per il periodo di sospensione e non verranno addebitati costi accessori.

Sospendere il pagamento delle rate: quota capitale o anche interessi?

La moratoria Covid-19 per il credito ai privati permette di sospendere, in alternativa:

  1. il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili);
  2. il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili), pagando in pratica solo gli interessi.

Scegliere una delle due è una scelta del creditore, quindi della banca o dell'operatore finanziario. La sospensione comporta uno slittamento, cioè un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata, senza che il cliente debba pagare oneri o costi per le procedure necessarie.

Se si sospende l’intera rata saranno comunque applicati interessi al debito residuo al TAN previsto dal contratto originario: questi interessi andranno rimborsati, dopo la sospensione, “spalmandoli” sulle rate residue, oppure in un’unica soluzione alla prima rata, oppure aggiungendo rate alla fine del rimborso (questa terza opzione si chiama accodamento).

Se invece si sospende solo la quota capitale, nel periodo di moratoria si pagheranno solo gli interessi previsti e, alla fine della sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste.

Chi può richiedere la sospensione delle rate

La condizione di difficoltà temporanea deve essersi manifestata dopo il 21 febbraio scorso (ed entro il 30 giugno di quest’anno) ed essere legata a:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • cessazione di rapporti di lavoro “atipici”;
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (per un periodo di almeno 30 giorni);
  • per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, una riduzione del fatturato superiore al 33% (in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019) in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.

Possono beneficiare della moratoria anche gli eredi che si trovano in analoghe situazioni di temporanea difficoltà.

Il finanziamento deve riguardare un importo finanziato di almeno 1.000 euro e con durata originaria (non residua) di almeno sei mesi. Deve essere stato concesso da banche o intermediari finanziari a un consumatore ed essere stato stipulato entro la data di lancio della moratoria.

Per chiedere la sospensione, alla data del 21 febbraio 2020 non dovevano risultare ritardi di pagamento “tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso”. Come vedremo, su questo punto si rischia un po' di confusione rispetto all'accordo tra ABI e Consumatori.

Come chiedere la sospensione delle rate

La sospensione va espressamente richiesta dai potenziali beneficiari alla banca o all’istituto che ha erogato il finanziamento. Le domande non vanno mandate ad Assofin. Sarà la banca o comunque l’istituzione finanziaria che ha erogato il prestito a concedere la sospensione una volta verificare la presenza delle condizioni di temporanea difficoltà.

La sospensione delle rate vale per la Cessione del Quinto?

Sì, la moratoria Assofin vale anche per la Cessione del Quinto. Ci sono però due condizioni:

  1. l’ATC (Amministrazione Terza Ceduta, in pratica il datore di lavoro pubblico o privato, oppure l’ente previdenziale in caso di cessione del quinto della pensione) accetti e, quindi, si legge, “risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario; ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge”;
  2. anche le compagnie assicurative coinvolte per legge in un finanziamento con cessione del quinto accettino che le polizze assicurative rischio vita ed impiego abbiano validità anche oltre la durata contrattuale, per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

L’accordo ABI – Consumatori “CREDIamoCI”

Potrebbe creare ulteriore confusione l’accordo raggiunto da ABI e Associazioni dei consumatori. Che prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale dei mutui garantiti da immobili, ma anche di altri finanziamenti a rimborso rateale. Si mette una pezza, quindi, su quei mutui garantiti da ipoteche per acquistare o ristrutturare immobili, non di lusso, non destinati ad abitazione principale e quindi esclusi al momento dal cosiddetto “Fondo Gasparrini”, oppure che non hanno le caratteristiche per accedere al Fondo.

Da quando parte la moratoria?

Ma l’accordo tra ABI e consumatori riguarda anche i “prestiti non garantiti da garanzia reale ed erogati prima del 31 gennaio 2020”. Anche in questo caso non è prevista l’applicazione di alcuna commissione e, di fatto, le condizioni di accesso sono quasi le stesse: disoccupazione, sospensione o riduzione del lavoro, riduzione del fatturato di almeno un terzo per le partite IVA (si aggiungono morte o insorgenza di non autosufficienza). Cambiano però alcuni aspetti, considerando le prime difficoltà dal 31 gennaio 2020. Una differenza non banale, per un cliente che deve capire se ha o meno diritto alla moratoria e, in seconda battuta, se la sua banca aderisce a una moratoria (o a entrambe, il che accrescerebbe non di poco la confusione).