Citare in giudizio il dipendente bancario che ha curato l'operazione contestata, chiamandolo a rispondere dei danni in solido con l'istituto di credito, non ha fondamento giuridico.

La Sezione Imprese del Tribunale di Venezia con la la sentenza 1528/2019 del 2 luglio scorso, ha affermato questo principio in modo chiaro. Solo nel caso in cui il dipendente della banca abbia tenuto una condotta esorbitante dalle proprie mansioni gli si può rivolgere una domanda autonoma di danni, altrimenti l'istituto bancario resta il solo a dovere rispondere. La sentenza riguarda un caso di "operazioni baciate" all'interno della Banca Popolare di Vicenza. Gli attori hanno contratto finanziamenti mirati all'acquisto di azioni della stessa banca. E hanno citato in giudizio tanto la banca quanto il dipendente che ha seguito l'operazione.
Per i dettagli vi rimandiamo all'articolo dell'Avvocato Piero Cecchinato dello Studio Legale CCM di Padova.