È necessario un “salvagente” per i vertici delle banche che permetta di conciliare le esigenze di celerità di accesso ai finanziamenti per le imprese con la rapidità o assenza degli adempimenti ordinariamente imposti per la valutazione del merito di accesso al credito.
Il Decreto Liquidità
Lo scorso 9 aprile 2020 è entrato in vigore il c.d. “Decreto Liquidità” contenente nuove misure economiche volte ad assicurare – in questo preciso momento storico – liquidità alle aziende per la prosecuzione dell’attività d’impresa gravemente compromessa dalla diffusione del Covid-19. In particolare, il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 prevede per gli istituti bancari l’adozione di procedure finalizzate a una rapida erogazione di prestiti garantiti dallo Stato – come tali, prive di un’accurata valutazione preliminare del merito di credito delle imprese finanziate.
Finanziamenti alle PMI
Al fine di favorire un’ottimale ripresa dell’attività produttiva, il Governo si è impegnato a garantire particolari forme di finanziamento concesse dalle banche alle PMI – senza imporre agli istituti di credito approfondite analisi andamentali per le richieste di prestito sino ad 800.000 euro, ovvero, valutazioni di merito del credito per i finanziamenti erogati sino all’inferiore soglia di 25.000 euro.
I rischi penali in caso di fallimento
Tuttavia, l’erogazione di tali forme di prestito alle imprese in difficoltà potrebbe comportare il rischio, in capo ai Direttori o Amministratori Delegati delle banche, di affrontare eventuali addebiti in sede penale a titolo di concorso nei reati di bancarotta, preferenziale o semplice, contestati agli amministratori delle società finanziate in caso di successiva declaratoria di fallimento.
Bancarotta preferenziale
In particolare, i banchieri potrebbero astrattamente concorrere con gli imprenditori nel reato di bancarotta preferenziale punito dall’art. 216, comma terzo, R.D. 1942/267, nel caso in cui, prima della dichiarazione di fallimento della società finanziata, abbiano indotto o agevolato l’imprenditore nel preferire la restituzione del prestito all’istituto di credito in danno di altri creditori sociali in violazione del principio della par condicio creditorum.
O bancarotta semplice
Ancora, i Direttori o Legali Rappresentanti delle banche potrebbero astrattamente concorrere con l’imprenditore nel reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma primo, n. 4, R.D. 267/1942, nell’ipotesi in cui il finanziamento non abbia purtroppo condotto all’esito auspicato, ovvero, al risanamento dell’impresa in crisi che, contrariamente, già al momento della richiesta di erogazione del prestito, si trovava in condizioni di decozione tali da imporre il deposito di una richiesta di fallimento in proprio.
Escludere la punibilità in tempi di pandemia?
A fronte di queste considerazioni, parrebbe allora auspicabile l’introduzione di uno “scudo penale” in favore degli istituti di credito per garantire la non punibilità di eventuali imputazioni a titolo di concorso nei reati di bancarotta, vuoi preferenziale vuoi semplice, e così permettere una rapida erogazione di finanziamenti nell’interesse delle imprese in difficoltà.
Per escludere la punibilità di banchieri, e vieppiù di imprenditori in stato di difficoltà per l’incolpevole pandemia in atto, dalla commissione di eventuali reati di bancarotta connessi all’erogazione dei finanziamenti introdotti dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, si potrebbe allora ipotizzare l’introduzione di una disposizione ad hoc nel testo della vigente Legge Fallimentare, non essendo sprovvista di strumenti comunque similari, quale la causa di esenzione dalla punibilità prevista dall’art. 217 bis del R.D. 267/1942 per i pagamenti compiuti o le operazioni effettuate in esecuzione di un concordato preventivo o in conseguenza dell’accesso a finanziamenti funzionali alla prosecuzione dell’esercizio d’impresa.