L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente e imparziale sostenuto nel suo funzionamento da Banca d’Italia.

Fa parte dei c.d. Alternative Dispute Resolution ponendosi come sistema alternativo rispetto all’autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. È nato con l’obiettivo di offrire una tutela più semplice, rapida ed economica per le controversie di minore entità: non è infatti richiesta l’assistenza di un avvocato (anche se la particolarità della materia spinge sovente i clienti ad affidarsi a un avvocato o comunque a consulenti) ed è previsto un contributo delle spese di procedura di soli 20 euro a carico del cliente che avvia il procedimento. Attivo dal 2009, l’ABF ha visto un crescente successo passando per esempio dai 3.578 ricorsi presentati nel 2011 agli 11.237 ricorsi nel 2014, fino ai 22.059 ricorsi nel 2019.
Le modifiche dopo il primo decennio
Dopo un’esperienza operativa di quasi un decennio, si è avvertita l’esigenza di introdurre modifiche volte ad accrescere la funzionalità dei Collegi decidenti, garantire l’uniformità degli orientamenti e snellire la procedura, anche al fine di rispettare i requisiti di “qualità” previsti dalla Direttiva c.d. “ADR” (2013/11/UE) per gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie rivolti ai consumatori e in particolare il requisito di efficienza che si sostanzia nella previsione di una durata massima della procedura.
Sono così state emanate da Banca d’Italia le nuove disposizioni che regolano il funzionamento dell’ABF, entrate in vigore il 1° ottobre 2020.
Un ABF più efficiente
Quanto al potenziamento dell’efficienza dell’ABF, nell’ottica di una più rapida definizione del contenzioso, una prima novità trae spunto dalla constatazione che per alcuni filoni di contenzioso i ricorsi sono contraddistinti da una sostanziale ripetitività dei presupposti di diritto e di fatto. In relazione a tali ipotesi vengono attribuiti al Presidente del Collegio decidente poteri rilevanti e in particolare la possibilità, laddove sulla questione oggetto del ricorso sussista un consolidato orientamento dei Collegi che comporta l’accoglimento della domanda del ricorrente, di adottare un percorso alternativo e più rapido rispetto alla remissione della controversia al Collegio (con conseguente prosecuzione nelle forme ordinarie). In particolare, il Presidente del Collegio:
(a) se l’orientamento comporta l’accoglimento integrale della domanda, può decidere con proprio provvedimento monocratico (ferma la possibilità, concessa al soccombente, di chiedere entro 30 giorni che la questione venga rimessa al Collegio);
(b) se l’orientamento comporta l’accoglimento non integrale della domanda, può invitare le parti ad addivenire a una soluzione conciliativa da lui prospettata, entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale la trattazione del ricorso proseguirà davanti al Collegio per la decisione.
Cambia la modulazione delle spese di procedura
Quale strumento per incentivare l’adesione dell’intermediario alla decisione presidenziale o alla proposta conciliativa si prevede una diversa modulazione delle spese di procedura per l’intermediario. Il contributo standard di 200 euro a carico dell’intermediario, viene infatti:
(a) ridotto a 100 euro nei casi di adesione dell’intermediario al provvedimento presidenziale, esito positivo del tentativo di conciliazione o accoglimento da parte del Collegio del ricorso nei termini prospettati dal Presidente, qualora il fallimento della soluzione anticipata della lite prospettata dal Presidente sia riconducibile al rifiuto del solo ricorrente;
(b) aumentato a 400 euro in caso di mancata adesione dell’intermediario al provvedimento presidenziale e successivo accoglimento da parte del Collegio del ricorso con conferma della decisione presidenziale, oppure, in caso di accoglimento del ricorso nei termini prospettati dal Presidente, qualora il fallimento della soluzione anticipata della lite prospettata dal Presidente sia riconducibile al rifiuto del solo ricorrente.
Termini perentori
Quanto agli aspetti procedurali:
(a) sono ora previsti termini perentori per lo scambio dei vari scritti difensivi delle parti: l’intermediario ha 30 giorni di tempo per predisporre le proprie controdeduzioni e inviarle alla segreteria tecnica dell’ACF (o all’associazione degli intermediari cui aderisce, che, nei successivi 15 giorni, invia le controdeduzioni alla segreteria); entro 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni il cliente può presentare una memoria di replica, cui l’intermediario può replicare nei successivi 15 giorni, inviando direttamente alla segreteria (o all’associazione degli intermediari cui aderisce, che nei successivi 5 giorni, invia la memoria alla segreteria);
(b) la decisione deve essere resa entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (prorogabili di altri 90 giorni se la controversia riveste particolare complessità).
Decisione non vincolante, ma c’è l’impatto reputazionale
Resta ovviamente confermato il carattere non vincolante della decisione dell’Arbitro e quindi la facoltà per l’intermediario di non adempiere, ferme le conseguenze reputazionali date dalla pubblicazione della notizia dell’inadempimento.
Al riguardo le nuove disposizioni prevedono che la notizia dell’inadempimento dell’intermediario alla decisione dell’Arbitro venga pubblicata sul sito internet dell’ABF per 5 anni e sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per 6 mesi. È prevista però la possibilità di ottenere la cancellazione immediata nel caso l’intermediario ottenga sulla stessa controversia una sentenza favorevole dell’autorità giudiziaria (ipotesi tuttavia residuale, considerati i tempi di durata dei giudizi e che la sentenza deve essere passata in giudicato).
Le novità organizzative di rilievo
Tra le molteplici novità volte a incidere sui profili organizzativi dell’ABF in modo da accrescerne efficienza e produttività, si segnala:
(a) la possibilità di derogare temporaneamente la competenza territoriale dei Collegi per accentrare, presso un unico Collegio territoriale, per un periodo non superiore a 18 mesi, la trattazione dei ricorsi afferenti a materie omogenee sulle quali vi sono orientamenti consolidati;
(b) la valorizzazione del ruolo del Collegio di coordinamento (già attivo per l’esame di questioni di particolare importanza o che possano dare luogo a orientamenti non uniformi) cui ora viene attribuito espressamente il compito, nel decidere un ricorso che gli sia stato rimesso, di individuare il principio di diritto e farne applicazione al caso concreto;
(c) l’istituzione della carica di Vicepresidente, con il compito di fare le veci del Presidente in caso di sua assenza e di presiedere riunioni supplementari.
Ulteriori modifiche degne di nota sono:
- l’aumento della competenza per valore dell’Arbitro che passa da 100.000 euro a 200.000 euro: modifica certo non coerente con l’esigenza di alleggerimento del carico di lavoro dell’ACF, ma che amplia significativamente la tutela offerta dall’Arbitro;
- la limitazione nel tempo della competenza dell’ACF: non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di dicembre 2020 di AziendaBanca.