Unicredit vince il contenzioso tributario avanzato dall'Agenzia delle Entrate

Nella vertenza, Unicredit S.p.A. affiancata dall'avvocato Pietro Piccone Ferrarotti.

In data 20/12/2000 Unicredit s.p.a. regolarizzava, ai sensi dell’art. 24 della l. n. 342/2000, gli omessi versamenti delle imposte sostitutive sulle plusvalenze realizzate sui titoli in custodia, quantificando le somme dovute in 3.921.871,19 euro e compensando tale importo con un credito di imposta di 18.392.102,86 euro che la banca vantava nei confronti dell’erario.

Il 25/11/2003 la contribuente presentava all’Ufficio Genova 1 dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso di 3.090.039,46 euro, in quanto deduceva che l’imposta calcolata si riferiva a plusvalenze erroneamente considerate imponibili, in quanto conseguite: su titoli rappresentativi di strumenti finanziari negoziati in altri mercati regolamentati esteri e depositati direttamente all’estero e di pertinenza della Bank of New York (avente sede in USA) e della Soges Fiducem (avente sede in Belgio), per un importo di 2.605.638,03 euro; su titoli azionari italiani quotati, a seguito di operazioni eseguite dalla Banca Privata Edmond De Rothschild Lugano S.A., residente in Svizzera, per conto di propria clientela non residente in Italia, per un importo complessivo di 314.023,84 euro.

Sull’istanza di rimborso si formava silenzio-rifiuto, che Unicredit s.p.a. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, sostenendo che le plusvalenze erano state erroneamente considerate imponibili laddove invece si applicava il principio di extraterritorialità previsto dall’art. 20 (poi 23) t.u.i.r. L’Ufficio si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della banca che aveva agito in qualità di sostituto d’imposta e, nel merito, la carenza di prova in ordine ai versamenti delle somme, alla residenza estera dei detentori delle partecipazioni e alla natura delle plusvalenze.

La C.T.P. di Genova, con sentenza n. 224/4/15, accoglieva parzialmente il ricorso, in quanto riteneva che l’esclusione dell’imponibilità era prevista solo a favore dei proprietari dei titoli che avevano realizzato le plusvalenze e che Unicredit s.p.a. aveva fornito prova che fossero non residenti solo coloro nel cui interesse i titoli erano detenuti dalla Banca Privata De Rothschild.

La C.T.R. della Liguria, con sentenza n. 34/02/2017, pronunciata il 15/12/2017 e depositata in data 11/01/2018, accoglieva l’appello principale e quello incidentale relativo alle spese.

Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a sei motivi.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di Unicredit s.p.a., spese che liquida in euro 20.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CP.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Piccone Ferrarotti Pietro - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;

Studi Legali: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;

Clienti: Unicredit S.p.A.;

 

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