Con la sentenza n. 6380/13/2019, depositata il 6 Novembre 2019 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in riforma della sentenza di primo grado, annullava l'avviso di liquidazione dell’ imposta di registro n. 2013/001/SC/000001945/0/005, con cui l’ Agenzia delle Entrate aveva intimato ad Unicredit S.p.A. il pagamento dell'importo di euro 6.303.277,00 a titolo di imposta di registro asseritamente dovuta per la registrazione della sentenza n. 1945/13, depositata il 22 maggio 2013, con la quale il Tribunale di Catania aveva accolto parzialmente i ricorsi in opposizione allo stato passivo della società F.lli Costanzo S.p.A. presentati da Banco di Sicilia S.p.A. e da Banca di Roma S.p.A. (danti causa di Unicredit), nonché dalle altre banche creditrici della F.lli Costanzo S.p.A.
La Commissione Tributaria Regionale prendeva atto della rinunzia dell’ ufficio al pagamento dell’ imposta di registro con aliquota proporzionale dell' 1%, anziché in misura fissa, in relazione ai capi della sentenza registrata con cui il Tribunale di Catania aveva parzialmente accolto i ricorsi in opposizione e dichiarava illegittima la pretesa dell’ Agenzia delle Entrate di assoggettare l'enunciazione nella sentenza registrata delle fideiussioni prestate al Banco di Sicilia S.p.A. ed alla Banca di Roma S.p.A. ed alle altre società ed istituti di credito ad imposta di registro con aliquota proporzionale dello 0,50%, ai sensi dell' art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, poiché dette fideiussioni erano da ritenere, invece, esenti dall'imposta di registro ai sensi dell’ art. 15 del d.P.R. 601 del 29 settembre 1973.
Contro detta sentenza l’ Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Unicredit S.p.A. resiste con controricorso.
La Cassazione rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese di lite.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Escalar Gabriele - Escalar e Associati;
Studi Legali: Escalar e Associati;
Clienti: Unicredit S.p.A.;