Rigettato il ricorso di AE contro DZ Bank in materia di diniego di rimborso dell'imposta sulle transazioni finanziarie

PwC TLS avvocati e commercialisti, con gli avvocati Carlo Romano e Flaminia Ferrucci, ha assistito con successo il gruppo tedesco DZ Bank / Union Investment.

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, contro DZ Bank, che resiste con controricorso e spiega a sua volta ricorso incidentale, avverso la sentenza, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva rigettato l'appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, nella controversia originata dall'impugnazione del diniego di rimborso dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’art.1, comma 491, l. 24 dicembre 2012, n.228, cautelativamente versata per euro 148.438,17.

Il Giudice di appello riteneva che, dalla ricostruzione fattuale, anche sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado, […] appare condivisibile quanto sostenuto dal giudice di primo grado sul fatto che si deve ritenere che l'operazione posta in essere non rappresenta un trasferimento di azioni tra soggetti diversi, che avrebbe dato luogo a tassazione, in quanto non vi è stata mutazione della titolarità delle azioni, sia perché queste sono sotto il controllo della medesima UIP, sia perché la parte ha provato in atti con i prospetti illustrativi dei due fondi, UniGlobal e UniGlobal Vorsoge, che si sia trattata di mera riorganizzazione degli stessi, poiché gli investitori sono i medesimi che erano comproprietari degli assets del fondo di investimento in proporzione al proprio numero di unità possedute.

Secondo il giudice di appello, quindi, la diversa collocazione degli assets tra i fondi, non ne ha trasferito la proprietà delle azioni in capo ad un nuovo soggetto bensì ad un patrimonio separato gestito dalla stessa società di gestione del risparmio, rimanendo peraltro immutata la titolarità della proprietà degli strumenti finanziari.

Riteneva, dunque, il giudice di appello che, correttamente il giudice di prime cure ha richiamato l’art. 16, comma 5, del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, norma che ha previsto espressamente come l'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41 /CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Avverso il ricorso dell’Agenzia delle entrate, parte contribuente resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, deducendo la nullità della sentenza di appello per l’esistenza di un giudicato interno in esito al giudizio di primo grado sulla statuizione della carenza del presupposto impositivo del trasferimento delle azioni, che non era stata oggetto di appello da parte dell’ufficio.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, dichiara inammissibile il controricorso incidentale e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della società contribuente delle spese del giudizio di legittimità.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Ferrucci Flaminia - PwC TLS; Romano Carlo - PwC TLS;

Studi Legali: PwC TLS;

Clienti: DZ BANK AG;

 

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