Il Comune di Portici ha interposto appello nei confronti della sentenza 12 marzo 2021, n. 1660 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I, che ha accolto il ricorso di Bper Banca s.p.a. avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Portici n. 16 in data 28 marzo 2018, concernente la “approvazione delle tariffe TARI-tassa sui rifiuti per l’anno 2018”, pubblicata nell’albo pretorio dal 30 marzo al 14 aprile 2018, nella parte in cui determina la nuova tariffa TARI per la categoria “banche ed istituti di credito” (all. Tabella C, cat. 12).
Con il ricorso in primo grado la Bper Banca ha dedotto l’illegittimità della deliberazione comunale nell’assunto che emergerebbe dall’allegato “Tabella C” una sproporzione arbitraria e illegittima, tale per cui le banche e gli istituti di credito producano in media sei volte più di rifiuti rispetto a qualsiasi altra categoria di attività, con conseguente applicazione di una tariffa incongrua; la delibera impugnata avrebbe modificato il prelievo sui rifiuti da tassa (basata su di un criterio di corrispettività) ad imposta sul reddito, in violazione della legge n. 147 del 2013.
La sentenza appellata, dopo avere ricostruito l’evoluzione della disciplina generale della “tariffa integrata ambientale”, e poi della TARI (tassa sui rifiuti), istituita con la legge n. 147 del 2013 (ed enucleante quale presupposto del tributo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre i rifiuti urbani), ha accolto il ricorso nella considerazione della emersione di un deficit motivazionale della scelta di assoggettare le utenze non domestiche, appartenenti alla categoria 12 (banche), ad una imposizione, di importo molto elevato e non sostenuta da plausibili ed adeguate evidenze.
La sentenza ha quindi disposto l’annullamento della deliberazione gravata, «con conseguente obbligo del Comune di provvedere nuovamente, tenendo conto nell’esercizio del proprio potere di modulazione tariffaria, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza».
Con il ricorso in appello il Comune di Portici ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto violerebbe i principi generali in materia di discrezionalità amministrativa (di orientamento politico-amministrativo), l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (non richiedente la motivazione per gli atti generali e regolamentari), nonché il d.P.R. n. 158 del 1999.
Si è costituita in resistenza la Bper Banca s.p.a. puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Izzo Alessandro - Avv. Alessandro Izzo;
Studi Legali: Avv. Alessandro Izzo;
Clienti: BPER Banca S.p.A.;