Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sul ricorso n. 8154/2024 proposto da Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni a r.l. contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.
L’impugnazione riguardava la sentenza n. 6072/2024, con cui lo stesso Consiglio aveva respinto il ricorso contro la deliberazione del 31 marzo 2017 del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia (ex L. n. 662/1996), deliberazione che aveva disposto l’inefficacia o la revoca della garanzia concessa da Banca Valsabbina legata a posizioni con beneficiario la società Tintoria Elledue S.p.A.
La vicenda trae origine dalla revoca o inefficacia di una garanzia del Fondo rilasciata a beneficio di Tintoria Elledue S.p.A. tramite Banca Valsabbina. La deliberazione del Consiglio di Gestione aveva provocato contenzioso, con impugnazione davanti al TAR Lombardia, sede staccata di Brescia, che con sentenza n. 88 del 2021 aveva accolto il ricorso della banca.
In appello, la decisione era stata riformata dal Consiglio di Stato, che aveva respinto il ricorso e dato ragione a Mediocredito Centrale e al Ministero sovraintendente sul Fondo di Garanzia.
Banca Valsabbina, insoddisfatta, ha promosso ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e art. 395 c.p.c. lamentando errori di fatto nella decisione d’appello: secondo la banca, il Consiglio di Stato avrebbe basato la propria pronuncia su presunte disposizioni operative mai prodotte in giudizio e avrebbe mal interpretato la distinzione tra le fasi di ammissione e attivazione della garanzia.
Il Consiglio di Stato ha però dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che i presunti errori non rientrino tra quelli che fondano il rimedio revocatorio, che si configura solo in caso di abbaglio percettivo su elementi oggettivi e non su questioni controverse o valutazioni interpretative già esaminate dal giudice.
Il Collegio ha chiarito che il ricorso per revocazione non è strumento per contestare giudizi interpretativi o l’apprezzamento delle risultanze processuali, ma solo per correggere sviste materiali su fatti acclarati dagli atti. Né, nel caso di specie, le questioni sollevate riguardavano errori percettivi, avendo il giudice d’appello già adeguatamente considerato le deduzioni delle parti e la struttura delle disposizioni operative in parola.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Banca Valsabbina, condannandola al pagamento delle spese processuali, pari a complessivi 5.000 euro in favore, in parti uguali, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. La sentenza consolida dunque il regime giuridico della revoca delle garanzie del Fondo ex L. n. 662/1996 e conferma la posizione di Mediocredito Centrale e del Ministero, ribadendo i limiti molto stringenti del rimedio della revocazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Guzzo Michele - TG Lex; Iannetti Gianluigi - Iannetti Ferrante STA; Tomassetti Domenico - TG Lex; Tuveri Claudio - TG Lex;
Studi Legali: Iannetti Ferrante STA; TG Lex;
Clienti: Banca del Mezzogiorno; Banca Valsabbina S.C.p.A.;