La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29301/2025, si è pronunciata su un complesso contenzioso fiscale, originato dall’impugnazione di una cartella di pagamento da parte di B.N.P. Paribas S.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (già B.N.L. Progetto S.p.A.) contro l’Agenzia delle Entrate. Il procedimento, incardinato al n. 10008/2018 R.G., è giunto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte dopo un articolato percorso giudiziale, avente ad oggetto la legittimità della riscossione di imposta suppletiva di registro conseguente ad una precedente controversia relativa a un finanziamento erogato da un pool di banche alla società PAG Panagrum S.p.A.
La vicenda trae origine da una complessa situazione di coobbligazione solidale tra diversi istituti di credito, tra cui la Sicilcassa S.p.A., a cui era stata riconosciuta la definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nonostante Sicilcassa avesse usufruito del condono versando la quota prevista, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato una nuova cartella alle altre coobbligate per il residuo importo. Le banche interessate hanno contestato tale ulteriore pretesa, sostenendo che l’effetto estintivo del condono si produceva a beneficio di tutti i coobbligati.
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Messina aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere riconoscendo che la somma in contestazione fosse stata pagata pendente lite. I giudici di appello, però, hanno successivamente riformato tale decisione qualificando il perfezionamento della definizione agevolata da parte di Sicilcassa come causa di estinzione ex lege dell’obbligazione tributaria anche nei confronti delle altre banche, sottolineando l’impossibilità di mantenere la pretesa erariale una volta intervenuto il condono su uno dei coobbligati. L’Agenzia delle Entrate ha quindi resistito in giudizio, sostenendo la validità della cartella emessa e contestando la portata estensiva del condono.
Giunta in Cassazione, la controversia si è incentrata sulla natura e l’estensione degli effetti della definizione agevolata ex legge 289/2002 nei rapporti tra coobbligati solidali. La Corte ha ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, evidenziando come già l’art. 16 della legge 289/2002 (e la giurisprudenza di legittimità) abbiano sancito che l’adesione al condono da parte di uno solo dei coobbligati determina l’estinzione dell’obbligazione per tutti. I giudici hanno sottolineato inoltre il carattere irrevocabile dell’adesione al condono e l’irrilevanza di istanze successive da parte dei coobbligati, fermo restando il divieto di ripetizione di quanto già versato, salvo il caso eccezionale di totale soccombenza dell’Amministrazione.
L’elemento giuridico decisivo per la risoluzione della controversia è stato il riconoscimento dell’efficacia oggettiva ed espansiva della definizione agevolata, incidente su tutto il rapporto obbligatorio nei confronti dell’ente impositore. Per la Suprema Corte, tale effetto è automatico e non consente ulteriori pretese su basi ormai estinte per condono.
Conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso delle banche, ritenendo corretta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in appello e ribadendo che le somme versate in eccedenza al dovuto (in forza della cartella impugnata e già tacitate dal condono) non siano ripetibili. Sotto il profilo economico, le ricorrenti sono state condannate in via solidale alla rifusione delle spese giudiziali in favore della Agenzia delle Entrate, per un importo di € 6.000,00 oltre accessori, nonché all’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Sul piano giuridico, la sentenza conferma il principio per cui il condono fiscale perfezionato da uno dei coobbligati estingue l’intera obbligazione, consolidando un orientamento ormai costante della Cassazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Giordano Vittorio - Giordano Merolle Studio Legale Tributario;
Studi Legali: Giordano Merolle Studio Legale Tributario;
Clienti: BNP Paribas;