Inammissibile il ricorso per revocazione di Intesa San Paolo contro AE

Nel contenzioso, Intesa San Paolo S.p.A. affiancata dagli avvocati Gianfranco Gaffuri, Francesco Benatti, Aldo Penazzi e Gabriele Pafundi; Telecom Italia, Olivetti S.p.A., Telenergia, Telecontact, Ti Trust Technology e Italiaonline S.p.A. sono assistite dagli avvocati Livia Salvini e Giovanni Panzera Da Empoli.

Telecom Italia s.p.a. presentava, come consolidante e consolidata del proprio consolidato fiscale, domande cartacee per il rimborso forfettario ed analitico di maggior IRES versata in relazione alla deducibilità IRAP. Successivamente la stessa presentava le domande in via telematica, e dipoi cedeva i crediti a Mediocredito Italiano s.p.a (per la parte rientrante nell’applicazione delle norme di cui al d.l. n. 185/2009 e n. 201/2011).

Le pretese di Telecom si basavano sulla ritenuta illegittimità costituzionale delle norme che avevano stabilito la deducibilità solo parziale dell’IRAP, e sulla scorta di ciò ricorreva impugnando il diniego opposto alle anzidette istanze relativamente all’anno d’imposta 2007 e sull’analogo provvedimento reso in riferimento all’anno d’imposta 2008.

Nei giudizi veniva chiamata anche la cessionaria dei crediti Mediocredito e l’adìta CTP respingeva i ricorsi. Mediocredito e Telecom proponevano distinti appelli. Quanto al ricorso di Telecom, oggetto della sentenza qui impugnata, la CTR lo rigettava, e poiché risultavano formulate domande anche da Mediocredito, le stesse erano dichiarate improcedibili per litispendenza in quanto relativamente alle stesse pendeva autonomo giudizio appunto proposto dall’Istituto bancario.

Ricorre così in cassazione Mediocredito, affidandosi a tre motivi; l’Agenzia resiste con controricorso, mentre Telecom, unitamente alle altre società che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio, ha depositato controricorso e ricorso incidentale basato a sua volta su quattro motivi.

La Corte riunisce alla presente la causa RG n. 14984/2023. Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, di cui al RG n. 14984/2023, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in € 11 mila oltre spese prenotate a debito.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Benatti Francesco - Benatti Francesco Studio Legale; Gaffuri Gianfranco - Gaffuri Studio Legale Tributario; Pafundi Gabriele - Romanelli - Pafundi studio legale; Panzera da Empoli Giovanni - Salvini e Soci; Salvini Livia - Salvini e Soci;

Studi Legali: Benatti Francesco Studio Legale; Gaffuri Studio Legale Tributario; Romanelli - Pafundi studio legale; Salvini e Soci;

Clienti: Intesa Sanpaolo S.p.A.; italiaonline S.p.A.; Olivetti; Telecom Italia; Telecontact Center; Telenergia S.r.l.;