Con sentenza n. 4927/2025, pubblicata il 6 giugno 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto il ricorso per ottemperanza proposto da UniCredit S.p.A. (RG n. 1867/2025) volto a ottenere l’esecuzione della precedente sentenza n. 4813/2024, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze era stato condannato al rimborso di determinati titoli di Stato. In particolare, la controversia riguardava il mancato rimborso del BTP 16.06.1997, Serie 751, n. 51, del valore nominale di euro 25.822.
La banca ricorrente sosteneva che il titolo in questione, unitamente ad altri due, fosse stato consegnato per l’incasso alla Banca di Roma il 23 novembre 1998 e che, nonostante la dichiarazione del MEF circa l’avvenuto pagamento con mandato n. 234 del 16 dicembre 1998, non vi fosse mai stata comunicazione dell’emissione del mandato né ricezione dell’importo da parte di UniCredit.
Il Ministero, opponendosi al ricorso, ha evidenziato che il titolo non risultava tra quelli presentati e depositati presso la Banca d’Italia in sede esecutiva e che, a seguito di verifiche, era emerso che lo stesso era già stato oggetto di tramutamento in certificato nominativo e successivo rimborso. La documentazione prodotta ha dimostrato che il titolo era stato incluso nel certificato nominativo n. 167 di lire 155.000.000, consegnato alla Banca di Roma, la quale ne aveva chiesto il rimborso il 6 novembre 1998. Il pagamento era stato effettuato con mandato n. 254 del 14 dicembre 1998 e accreditato dalla Tesoreria di Roma il 27 aprile 1999 sul conto di gestione della ex Banca di Roma.
Il Collegio ha ritenuto che, essendo il titolo già stato rimborsato, non sussistesse alcun diritto attuale in capo alla ricorrente, la quale non ha fornito prova della propria legittimazione attiva. Pertanto, il ricorso è stato respinto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Tristano Eugenio - Avv. Eugenio Tristano;
Studi Legali: Avv. Eugenio Tristano;
Clienti: Unicredit S.p.A.;