Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso avanzato dall'AGCM verso alcuni istituti bancari italiani

Nel contenzioso, Nexi S.p.a. affiancata dagli avvocati Vito Auricchio e Alessandro Botto; Iccrea Banca S.p.A. difesa dall'avvocato Domenico Gullo; Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. assistita dagli avvocati Francesco Anglani ed Angelo Clarizia; Intesa Sanpaolo S.p.A. affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Ziotti, Davide Cacchioli e Alessandro Bardenzellu; Unicredit S.p.A. difesa dagli avvocati Piero Fattori, Antonio Lirosi e Salvatore Spagnuolo; Banca Monte dei Paschi S.p.A. affiancata dagli avvocati Cristoforo Osti, Francesco Scanzano e Alfredo Vitale.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sui ricorsi avanzati dalla AGCM contro alcuni istituti bancari, tra i quali: Banca Del Piemonte S.P.A., Banca Monte Dei Paschi di Siena S.P.A., Banca Nazionale Del Lavoro S.P.A., Cassa Di Risparmio Di Parma, Banca Piccolo Credito Valtellinese, Intesa Sanpaolo S.P.A., Banca Sella S.P.A., Ubi Banca S.P.A., Unicredit S.P.A., Sorgenia S.P.A., American Express Services Euro ed Associazione Bancaria Italiana.

Detti ricorsi sono proposti per la riforma di altrettante sentenze del TAR Lazio (n. 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713 e 7714 del 2022).

In ognuno dei procedimenti, la banca appellata ha impugnato avanti il TAR per il Lazio, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento del 28 aprile 2017, adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “Agcm” a conclusione del procedimento n. I/794, che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE, posta in essere dalle principali banche nazionali, insieme con l’Associazione bancaria Italiana (ABI), consistente nella concertazione delle strategie commerciali in occasione della determinazione del modello di remunerazione del servizio SEDA.

L’oggetto dell’intesa è stato individuato nella “elaborazione di un accordo interbancario che prevede un modello di definizione del prezzo del servizio SEDA che, attraverso un sistema che elimina (o limita fortemente) la pressione competitiva sul soggetto che definisce il prezzo, consente alle banche di aumentare i prezzi e la redditività rispetto al precedente sistema RID ovvero di evitare che il prezzo del servizio si riduca con l’introduzione della SEPA, impedendo la diminuzione delle commissioni bancarie auspicata dalla direttiva PSD e dal Regolamento UE 260/2012”.

Con le sentenza indicate, il TAR adito ha accolto i ricorsi, ritenendo fondate le censure con le quali le ricorrenti avevano eccepito la tardività dell’avvio dell’istruttoria, nonché quelle di natura sostanziale, relative alla insussistenza dei presupposti per qualificare il coordinamento tra le parti in termini di accordo con finalità anticoncorrenziali e in violazione dell’art. 101 TFUE.

AGCM ha interposto appello al Consiglio di Stato, quest'ultimo, esaminati i fatti di causa, ha respinto gli appelli compensando le spese di lite.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Anglani Francesco - BonelliErede; Auricchio Vito - Legance; Bardanzellu Alessandro - Pedersoli Studio Legale; Botto Alessandro - Legance; Cacchioli Davide - Pedersoli Studio Legale; Clarizia Angelo - Clarizia & Associati; Fattori Piero - Gianni & Origoni; Gullo Domenico - DLA Piper; Lirosi Antonio - Gianni & Origoni; Osti Cristoforo - Chiomenti; Scanzano Francesco - Chiomenti; Spagnuolo Salvatore - Gianni & Origoni; Vitale Alfredo - Chiomenti; Ziotti Paolo - Clarizia & Associati;

Studi Legali: BonelliErede; Chiomenti; Clarizia & Associati; DLA Piper; Gianni & Origoni; Legance; Pedersoli Studio Legale;

Clienti: Banca Nazionale del Lavoro; Iccrea Banca S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena; Nexi S.p.A.; Unicredit S.p.A.;

 

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