Il procedimento istruttorio – avviato nei confronti di ABI e dei principali istituti di credito nazionali, tra cui la stessa Iccrea Banca, ora a capo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – verteva sulla definizione del modello di remunerazione del servizio Sepa Compliant Electronic Database Aligment – “SEDA”, accessorio rispetto all’addebito diretto SDD che ha rimpiazzato il RID in ambito SEPA.
L’AGCM, nell’aprile 2017, aveva ritenuto sussistente un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE; tuttavia, per le peculiarità del caso e ritenendo non grave l’asserita violazione, non aveva irrogato alcuna sanzione pecuniaria nel confronti di Iccrea Banca e delle altre parti.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 7708 pubblicata il 30 giugno 2021, in accoglimento del ricorso proposto da Iccrea Banca, ha annullato il provvedimento ritenendolo viziato sia sotto il profilo procedurale (per la tardività dell’avvio dell’istruttoria, essendo il servizio SEDA noto all’AGCM almeno dal 2012) sia sul piano sostanziale, confutando le deduzioni dell’AGCM secondo cui sarebbe sussistito un presunto intento anticoncorrenziale comune alle parti sotteso alla formazione dell’accordo in questione.
Per Iccrea Banca ha agito l’ufficio legale interno, mentre per DLA Piper un team di professionisti composto dal partner Domenico Gullo e dall’avv. Matteo Bozzo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bozzo Matteo - DLA Piper; Gullo Domenico - DLA Piper;
Studi Legali: DLA Piper;
Clienti: Iccrea Banca;