GSE ottiene conferma sul divieto di cumulo incentivi per fotovoltaico contro JDK S.r.l.

Lavvocato Meinhard Durnwalder ha assistito Jdk s.r.l.; gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a.; gli avvocati Alessandro Veronese e Gianni Solinas hanno affiancato Banca popolare dellAlto Adige s.p.a., intervenuta ad adiuvandum.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9319/2025 (RG 5116/2024), ha definito il contenzioso tra la società JDK s.r.l. e il Gestore dei servizi energetici (Gse) s.p.a., relativo alla revoca delle tariffe incentivanti riconosciute per due impianti fotovoltaici siti in esercizio dal settembre 2011. JDK s.r.l. aveva impugnato diversi provvedimenti con i quali il Gse, in autotutela, aveva disposto la decadenza dagli incentivi in ragione del cumulo, ritenuto illegittimo, tra le tariffe del cosiddetto "quarto conto energia" e l’agevolazione fiscale denominata Tremonti Ambiente.

La vicenda trae origine dall’investimento della JDK s.r.l. in due impianti fotovoltaici per i quali aveva ottenuto sia le tariffe incentivanti previste dalla normativa di settore per l’energia rinnovabile sia, tramite deduzione fiscale ai sensi della legge n. 388/2000 (Tremonti Ambiente), un’ulteriore agevolazione. Solo in un secondo momento, a seguito di comunicati istituzionali (2017) e di intervento legislativo (D.L. n. 124/2019), è stato sancito che tali benefici non potessero essere cumulati per il terzo, quarto e quinto conto energia. La disciplina successiva ha inoltre imposto agli operatori che si fossero trovati in posizione di cumulo indebito di scegliere quale beneficio mantenere, restituendo quanto eventualmente percepito a titolo di deduzione fiscale. JDK s.r.l., omessa la restituzione dell’agevolazione, ha subito la revoca delle tariffe incentivanti.

Il giudizio amministrativo era già stato trattato dal TAR Lazio che, con sentenza n. 8053/2024, aveva respinto il ricorso della società. In appello, JDK s.r.l. ha articolato motivi sia sulla compatibilità tra i regimi agevolativi sia sulla legittimità e tempistica dei provvedimenti Gse, sostenendo, tra l’altro, una presunta efficacia retroattiva dei nuovi divieti normativi, la violazione di principi di affidamento e ius superveniens, nonché questioni di legittimità costituzionale e compatibilità con diritto europeo.

Il Consiglio di Stato ha confermato l'impostazione del TAR, ritenendo infondata ogni doglianza. Il Collegio ha ribadito che il divieto di cumulo era già previsto dalla normativa vigente al tempo dei fatti: i decreti ministeriali che hanno definito i vari “conti energia” prevedevano in modo tassativo quali benefici fossero cumulabili, senza includere la deduzione Tremonti Ambiente per gli impianti in questione (terzo, quarto e quinto conto energia). Solo per il primo e il secondo conto energia il cumulo era ammesso, non già per le discipline successive.

Elemento giuridico decisivo è stato il riconoscimento della natura vincolata dei poteri esercitati dal Gse, il quale, accertata la mancanza dei presupposti per la fruizione degli incentivi (ossia la presenza di un indebito cumulo non sanato mediante restituzione spontanea), era tenuto ad attivare i poteri di decadenza e di recupero secondo quanto previsto dal legislatore. È stata inoltre ritenuta legittima l’applicazione dei termini decadenziali delle procedure in autotutela, in relazione alle modifiche intervenute nella disciplina ed al rispetto delle scadenze previste.

La decisione del Consiglio di Stato ha concluso per il rigetto dell’appello di JDK s.r.l., confermando integralmente la decadenza dagli incentivi e la conseguente obbligazione restitutoria in capo alla società. È stata disposta la compensazione delle spese tra le parti, in considerazione delle peculiarità della vicenda. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza ormai consolidata circa il divieto di cumulo tra tariffe incentivanti dei conti energia e agevolazione Tremonti Ambiente, ribadendo la legittimità di azioni di autotutela e recupero da parte del Gse e chiarendo l’assenza di situazioni giuridicamente tutelabili di affidamento rispetto alla spettanza del doppio beneficio.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Durnwalder Meinhard - Durnwalder Studio Legale; Graziani Luca - Graziani Luca Studio Legale; Sciacca Giovanni Crisostomo - Sciacca e Associati; Solinas Gianni - MDA Studio Legale e Tributario; Veronese Alessandro - MDA Studio Legale e Tributario;

Studi Legali: Durnwalder Studio Legale; Graziani Luca Studio Legale; MDA Studio Legale e Tributario; Sciacca e Associati;

Clienti: Banco Popolare dell’Alto Adige; Gse - Gestore dei Servizi Energetici; JDK S.r.l.;

 

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