La Corte di Cassazione, con le sentenze civili della Sezione V n. 22422/2025 e n. 22419/2025, pubblicate il 4 agosto 2025, ha accolto i ricorsi proposti da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. contro l’Agenzia delle Entrate, cassando le decisioni della Commissione tributaria regionale del Lazio (sentenze n. 4984/09/2018 e n. 4982/09/2018) e rinviando i giudizi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
Le controversie riguardavano l’assoggettamento a ritenuta del 27% degli interessi maturati nel 2009 e nel 2010 su conti correnti intestati a fondi comuni di investimento lussemburghesi. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a Fideuram l’omessa applicazione della ritenuta, ritenendola soggetto residente incaricato dei pagamenti e quindi sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973.
La Corte ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso della contribuente. In particolare, ha chiarito che la qualifica di “banca corrispondente”, incaricata della collocazione delle quote dei fondi, non implica automaticamente l’intervento nella riscossione degli interessi, presupposto necessario per l’applicazione della ritenuta. La CTR aveva erroneamente equiparato la funzione di collocamento a quella di riscossione, violando il principio di legalità tributaria.
Inoltre, la Corte ha accolto la censura relativa all’errata applicazione dell’art. 11-bis del d.l. n. 512/1983, vigente ratione temporis. Tale norma, nella parte riferita alle ritenute di cui al comma 3 dell’art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, prevede un’esenzione incondizionata per i fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati al collocamento in Italia. La CTR aveva invece ritenuto rilevante la verifica della giacenza media dei conti correnti, confondendo i presupposti normativi delle diverse ipotesi di ritenuta.
La Corte ha quindi affermato due principi di diritto: primo, che la nozione di “banca corrispondente” non coincide necessariamente con quella di “soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi”; secondo, che la ritenuta prevista dall’art. 26, comma 3, non è dovuta dal soggetto che interviene nella riscossione di interessi attivi dovuti da soggetti non residenti, in presenza dell’esenzione prevista dall’art. 11-bis del d.l. n. 512/1983.
Le sentenze rappresentano un importante chiarimento in materia di fiscalità internazionale e di applicazione delle ritenute sugli interessi, con particolare riferimento al ruolo degli intermediari finanziari italiani nei rapporti con fondi esteri. La Corte ha ribadito la necessità di un’interpretazione rigorosa delle norme tributarie, fondata su presupposti oggettivi e non su qualificazioni formali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Maisto Guglielmo - Maisto & Associati;
Studi Legali: Maisto & Associati;
Clienti: Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ;