In particolare la Suprema Corte, con ordinanza n. 20077/2023, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando – in accoglimento delle tesi dello studio – il principio di diritto secondo cui, ai fini del rimborso infrannuale Iva di cui all’art. 38 bis comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 a favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell’Iva per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre, ha rilievo, ai fini dell’imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di rimborso, la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili.
La Banque Populaire Méditerranée (BPMED) è una banca locale, orgogliosa della sua origine cooperativa e fedele ai suoi valori: vicina ai clienti, soprattutto regionali, al servizio di chi si impegna.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito innanzi alla Suprema Corte con un team guidato dal partner Tonio Di Iacovo coadiuvato dalla senior associate Delia Berto e dall’associate Antonio Fusco.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Berto Delia - Pirola Pennuto Zei & Associati; Di Iacovo Tonio - Pirola Pennuto Zei & Associati; Fusco Antonio - Pirola Pennuto Zei & Associati;
Studi Legali: Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: Banque Populaire Méditerranée;