Con l’ordinanza n. 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni, da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate, di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 472/1997, invece che del cumulo materiale.
Vittoria della contribuente e condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite.
Pirola Pennuto Zei & Associati, con il partner Tonio Di Iacovo e la senior associate Delia Berto, ha assistito con successo Banque Populaire De Cote Azur (ora Banque Populaire Méditerranée) contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, alla quale il contenzioso è pervenuto dopo il giudizio di merito in cui la contribuente è stata assistita dai partner Lorenzo Banfi e Claudio Vicinanza.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Banfi Lorenzo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Berto Delia - Pirola Pennuto Zei & Associati; Di Iacovo Tonio - Pirola Pennuto Zei & Associati; Vicinanza Claudio - Pirola Pennuto Zei & Associati;
Studi Legali: Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: Banque Populaire Méditerranée;