La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 404/2026, ha confermato la decisione di primo grado in favore di un’investitrice riconoscendo l’inadempimento della ex Banca Popolare di Bari nella vendita di azioni proprie non quotate su mercato regolamentato.
Nel novembre 2014, l’investitrice ha acquistato azioni della banca, il cui valore si è successivamente azzerato. I giudici hanno accertato che si trattava di titoli illiquidi, cioè prodotti finanziari difficili da rivendere in tempi ragionevoli, caratterizzati da un livello di rischio non compatibile con il profilo della cliente.
Come rilevato dalla Corte di Appello Corte, l’investitrice, assistita dallo studio Nervi&Zulli, aveva dichiarato nel questionario MiFID un obiettivo di investimento conservativo, orientato alla protezione del capitale e con disponibilità ad accettare soltanto perdite contenute.
Nonostante ciò, la banca le aveva venduto strumenti finanziari esposti anche al rischio di perdita totale del capitale investito, quindi non sostenibili rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati.
Come spiegato da Miriam Zulli e Giovanna Angelini, legali dell’investitrice, «la decisione rappresenta un importante precedente in materia di intermediazione finanziaria e tutela degli investitori, soprattutto nei casi in cui prodotti complessi, rischiosi o difficilmente liquidabili vengano proposti a risparmiatori con un profilo prudente o conservativo. Questa pronuncia conferma l’importanza di una tutela effettiva del risparmiatore e ribadisce che la banca non può limitarsi a vendere un prodotto finanziario ma deve prima verificare che sia realmente adatto al cliente e spiegare in modo chiaro i rischi dell’operazione».
La Corte d’Appello, nel caso specifico, ha confermato la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dalla normativa di settore, sottolineando che spetta alla banca dimostrare di avere agito con la diligenza richiesta e di avere fornito al cliente tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole.
Alla natura illiquida delle azioni della Banca Popolare di Bari è stato attribuito particolare rilievo. Non quotate su un mercato regolamentato, le azioni potevano essere vendute solo attraverso canali limitati con il concreto rischio per l’investitore di non riuscire a liberarsi dell’investimento o di subire una perdita significativa.
La Corte d’Appello ha quindi confermato la risoluzione per inadempimento dell’ordine di acquisto delle azioni bancarie, già pronunciata in primo grado. L’istituto di credito è stato condannato al pagamento delle spese di lite.