Banca IFIS ottiene il rimborso IRPEG anche contro il silenzio rifiuto e oltre la prescrizione

Gli Avv.ti Mario Martelli, Giovanni Caliceti e Giorgia Passacantilli hanno assistito Banca IFIS S.p.A.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25673/2025 (r.g.n. 9044/2023), si è pronunciata sul contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e Banca IFIS S.p.A., avente ad oggetto il rimborso di un credito IRPEG relativo all’anno 1990. Il caso trae origine da una istanza presentata il 17 ottobre 2013 da Banca IFIS, quale incorporante di FAST Finance S.p.A., a cui era stato ceduto il credito originariamente riferibile ad Acciaierie del Tirreno S.p.A. L’Agenzia delle Entrate aveva opposto un silenzio rifiuto, oggetto di impugnazione.

La vicenda si è sviluppata a partire dal rimborso richiesto nella dichiarazione dei redditi (mod. 760/91) presentata il 30 maggio 1991 da Acciaierie del Tirreno S.p.A. Il credito è passato, tramite cessione regolarmente notificata il 7 agosto 2012, a FAST Finance S.p.A. e infine, per effetto di fusione, a Banca IFIS, la quale nel 2013 ha formalizzato l’istanza di rimborso. Il cuore della questione riguarda la possibilità di eccepire la prescrizione e gli aspetti decadenziali in relazione ai tempi della richiesta e della normativa sopravvenuta.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina aveva accolto il ricorso di Banca IFIS, annullando il silenzio rifiuto. Tale decisione era stata confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-sezione staccata di Siracusa (sentenza n. 9441/10/2022). In entrambi i giudicati, era stato escluso che il termine di decadenza di 48 mesi introdotto dal 2001 potesse applicarsi retroattivamente e si era altresì esclusa la rilevanza della prescrizione decennale, alla luce della normativa speciale sopravvenuta.

La sentenza della Cassazione affronta tre motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate: a) l’applicabilità del termine decadenziale relativo alle ritenute d’acconto, b) la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di far valere la prescrizione ai sensi della legge n. 350/2003, art.2 comma 58, c) l’effettiva esistenza e documentabilità del credito portato a rimborso. La Corte ha ritenuto, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 2687/2007 e ribadito in seguito, che sulla domanda di rimborso già espressa nella dichiarazione non si applica una nuova decadenza. Inoltre, è stato ribadito che l’art. 2 comma 58 della legge n. 350/2003 prevede un divieto per l’Amministrazione di sollevare la prescrizione sulle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni fino al 30 giugno 1997: la prescrizione riprende a decorrere dal 1° gennaio 2004 e la successiva istanza del 17 ottobre 2013 è stata ritenuta tempestiva. Riguardo all’esistenza del credito, la Cassazione ha richiamato la ratio decidendi della Corte di secondo grado, basata sull’assenza di reale contestazione da parte dell’Ufficio, sollevando così la contribuente dall’onere probatorio.

La Corte di Cassazione ha così rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando il diritto di Banca IFIS al rimborso del credito IRPEG richiesto. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, alla luce della novità dell’orientamento giurisprudenziale applicato.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Caliceti Giovanni - Martelli Caliceti & Associati ; Martelli Mario - Martelli Caliceti & Associati ; Passacantilli Giorgia - Avv. Giorgia Passacantilli;

Studi Legali: Avv. Giorgia Passacantilli; Martelli Caliceti & Associati ;

Clienti: Banca IFIS;

 

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