Agenzia delle Entrate ottiene conferma del diniego sul rimborso IRES richiesto da Banca IFIS

Gli avvocati Mario Martelli, Giovanni Caliceti e Giorgia Passacantilli hanno assistito Banca IFIS S.p.A.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso n. 12074/2023 proposto da Banca IFIS S.p.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, riguardante la richiesta di rimborso IRES per l’anno 2011. Il procedimento trae origine dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in risposta all’istanza di rimborso avanzata da Banca IFIS relativamente a ritenute fiscali applicate su interessi attivi maturati nel contesto della procedura fallimentare della Ce.Di. Puglia s.c.r.l.

La vicenda trae spunto dalla chiusura della procedura fallimentare Ce.Di. Puglia s.c.r.l., conclusasi con l’omologazione di un concordato fallimentare. L’assuntore del concordato fu Lanzone Sei s.r.l., alla quale subentrò Europa Investimenti Gestione Attivi s.r.l. attraverso una scissione. Quest’ultima cedeva poi il credito IRES – rappresentante le ritenute fiscali su interessi attivi bancari maturati in costanza della procedura – a Banca IFIS, che richiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso di € 252.818,00 con domanda trasmessa dopo la chiusura del fallimento.

A seguito del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, Banca IFIS adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bari che rigettava il ricorso, ritenendo che l’assuntore del concordato fosse l’unico soggetto legittimato all’utilizzo del credito di imposta in dichiarazione. La Banca proponeva appello avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia che, pur riconoscendo la corretta indicazione del credito nel c.d. maxi-periodo fallimentare, respingeva il ricorso appellante con una motivazione differente: la cessione del credito IRES, affermò la Corte, non era stata debitamente notificata all’Amministrazione finanziaria come imposto dalla normativa, e sarebbe comunque stata esclusa dalla legge per effetto del divieto di doppia cessione del credito d’imposta.

Il giudizio di legittimità, instaurato da Banca IFIS sulla base dell’asserita nullità della sentenza di secondo grado per violazione delle norme sul processo e per vizio di motivazione, ha confermato la statuizione gravata. La Corte di Cassazione ha riaffermato che le questioni della mancata notifica della cessione e del divieto di successiva nuova cessione erano rilevabili d’ufficio, essendo preordinate all’accertamento della sussistenza effettiva del diritto al rimborso in capo alla Banca cessionaria.

L’elemento determinante per la risoluzione del contenzioso è consistito nella verifica della notifica della cessione e nella preclusione a ulteriori cessioni del credito fiscale, in base all’art. 43-bis, comma 1, d.P.R. 602/1973. Secondo la Cortem le questioni esaminate non hanno comportato una modifica del thema decidendum e, in ogni caso, la motivazione della sentenza di appello è stata considerata logica e coerente.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Banca IFIS, confermando il diniego al rimborso IRES e ponendo a carico della ricorrente anche il pagamento dell’eventuale contributo unificato dovuto per il giudizio di legittimità. Nulla le spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Caliceti Giovanni - Martelli Caliceti & Associati ; Martelli Mario - Martelli Caliceti & Associati ; Passacantilli Giorgia - Avv. Giorgia Passacantilli;

Studi Legali: Avv. Giorgia Passacantilli; Martelli Caliceti & Associati ;

Clienti: Banca IFIS;

 

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