Accolto il ricorso tributario di Kempen Umbrella Fund

Nel giudizio, Kempen Group affiancato dall'avvocato Stefano Fedele.

La presente controversia trae origine da due distinte istanze di rimborso presentate dall’allora Kempen Global High Dividend Fund N.V. in data 26 maggio 2015 e 20 novembre 2015, con le quali la società anzidetta, di diritto olandese, priva di stabile organizzazione in Italia, richiese al competente Centro Operativo di Pescara in via principale, il rimborso dell’imposta sostitutiva su dividendi di fonte italiana per gli anni dal 2011 al 2014, eccedente l’aliquota di cui all’art. 27, comma 3 – ter del d.P.R. n. 600/1973 e, in via subordinata, il rimborso di detta imposta sostitutiva eccedente l’aliquota convenzionale di cui all’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica Italiana ed il Regno dei Paese Bassi dell’8 maggio 1990, ratificata e resa esecutiva con l. 26 luglio 1993, n. 305.

In particolare la prima istanza era riferita al rimborso dell’imposta assunta come versata in eccesso sui dividendi di fonte italiana percepiti a maggio e giugno 2011, essendo stato richiesto, con riferimento alla domanda principale, il rimborso di euro 125.079,01, pari alla differenza tra l’imposta italiana applicata in misura piena (secondo l’aliquota del 27% con ritenuta alla fonte) e l’imposta viceversa da applicare secondo il disposto dell’art. 27, comma 3– ter del d.P.R. n. 60071973, oltre interessi, ovvero, in relazione alla domanda proposta in via subordinata, il minore importo di euro 58.573,58, oltre interessi.

Con la seconda istanza, relativa alla richiesta di rimborso dell’imposta assunta come versata in eccesso sui dividendi di fonte italiana percepiti nel novembre 2011 e nelle successive annualità 2012, 2013 e 2014, fu richiesto, in via principale, il rimborso della somma di euro 1.040.686,53 pari alla differenza tra l’imposta italiana applicata in misura piena (secondo l’aliquota del 27%, 26%, 20% secondo le date di distribuzione dei dividendi con ritenuta alla fonte) e l’imposta viceversa da applicare secondo il disposto dell’art. 27, comma 3– ter del d.P.R. n. 60071973, oltre interessi, ovvero, in relazione alla domanda proposta in via subordinata, il minore importo di euro 328.188,76, oltre interessi.

Formatosi il silenzio – rifiuto sulle due istanze di rimborso, esso fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pescara, che accolse il ricorso limitatamente alla proposizione delle due istanze di rimborso così proposte dalla società in via subordinata.

La sentenza di primo grado fu oggetto di appello da parte della società dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara – che, con sentenza n. 641/7/20, pronunciata il 23 novembre 2020 e depositata il 15 dicembre 2020, non notificata, accolse il gravame limitatamente alla decorrenza degli interessi, dichiarati dovuti dal momento del pagamento dei dividendi.

Avverso la citata pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., chiedendo l’accoglimento del ricorso.

La Cassazione accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Fedele Stefano - Deloitte Tax & Legal;

Studi Legali: Deloitte Tax & Legal;

Clienti: Kempen & Co;

 

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