Accolto il ricorso tributario di Intesa Sanpaolo contro AE

Nel contenzioso, Intesa Sanpaolo S.p.A. affiancata dagli avvocati Silvia Pansieri ed Edoardo Andrea Savino.

1.Nel 1988 la Banca di Credito di San Giuliano s.p.a. presentò la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 1987, evidenziando un credito Irpeg. Nel 1993 la Società di Banche Siciliane s.p.a. (nuova denominazione assunta dalla Banca di Credito di San Giuliano s.p.a.) formulò domanda di estinzione del credito mediante assegnazione di titoli di Stato. Nel 1996 vennero assegnati alla Società di Banche Siciliane s.p.a. titoli di Stato per un valore corrispondente ad una parte soltanto del credito.

Nel 2005 la Banca Intesa s.p.a., in qualità di incorporante della Società di Banche Siciliane s.p.a., sollecitò l’Agenzia delle Entrate alla restituzione della residua parte del credito, con aggiunta dei relativi interessi. L’Agenzia delle Entrate rispose demandando all’ Ufficio di Caltagirone il compito di “relazionare la parte interessata e la scrivente in merito alle determinazioni assunte".

Nel 2018 la Intesa Sanpaolo s.p.a., in qualità di incorporante di Banca Intesa s.p.a., inoltrò all’Agenzia delle Entrate un nuovo sollecito di rimborso del residuo credito Irpeg, con i relativi interessi maturati e maturandi. L’Agenzia delle Entrate emise un provvedimento di diniego, così motivato: « Prescrizione del diritto al rimborso per il decorso del termine decennale previsto dall’art.2946 del c.c., in assenza di atti interruttivi. Al riguardo, si aggiunge che la deroga alla prescrizione prevista dall’art.2, comma 58 della legge n.350/2003, non si rende applicabile per la prescrizione maturata successivamente all’entrata in vigore della stessa legge».

Proposto ricorso dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Catania lo ha parzialmente accolto, riconoscendo il diritto della società al rimborso del credito, ma limitando gli interessi a quelli maturati dopo la notifica del ricorso, anziché dalla presentazione dell’originaria dichiarazione. Proposto appello da entrambe le parti, l’adita Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato quella della contribuente ed ha accolto quello erariale, ritenendo il credito prescritto, non avendo la ricorrente azionato la pretesa nei dieci anni dalla richiesta di rimborso ed avendo carattere non precettivo, ma di “mera sollecitazione non vincolante”, l’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, secondo cui l’Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di Irpef e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidandolo a tre motivi, supportati da memoria.

La Cassazione accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Pansieri Silvia - Pansieri Studio Legale Tributario; Savino Edoardo Andrea - Pansieri Studio Legale Tributario;

Studi Legali: Pansieri Studio Legale Tributario;

Clienti: Intesa Sanpaolo S.p.A.;