La “UNICREDIT S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 6 luglio 2017, n. 3008/21/2017, che, in controversia su impugnazione di un avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori, nella misura complessiva di € 11.180,00, per la registrazione di un decreto emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Milano il 25 settembre 2012, n. 33909, col quale si era ingiunto alla “ALFASEC S.r.l.”, in qualità di debitore principale, ed alla “VISIANT S.p.A.”, in qualità di fideiubente, il pagamento in solido a suo favore della somma di € 1.117.993,23, oltre ad interessi moratori, a titolo di restituzione anticipata di un finanziamento (come dal piano di rientro del 31 ottobre 2011), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 4 febbraio 2016, n. 1170/21/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso originario ed aveva annullato l’atto impositivo - sul presupposto: a) che l’imposta di registro dovesse applicarsi in misura proporzionale sull’importo dei soli interessi moratori; b) che l’enunciazione del riconoscimento del debito in seno al decreto ingiuntivo comportasse la soggezione ad imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% sul capitale restituendo di € 1.117.993,23; c) che l’enunciazione della fideiussione in seno al decreto ingiuntivo comportasse la soggezione all’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50% sul capitale restituendo di € 1.117.993,23.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza della questione «se l’atto di riconoscimento di debito (enunciato in decreto ingiuntivo separatamente tassato) che faccia riferimento ad un rapporto assoggettato ad IVA, sconti l’imposta di registro in misura fissa (principio di alternatività) oppure in misura proporzionale dell’1% come atto dichiarativo, oppure, ancora, in misura fissa come scrittura privata non avente ad oggetto diretto prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 4 parte seconda tariffa TUR)».
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Giordano Vittorio - Giordano Merolle Studio Legale Tributario;
Studi Legali: Giordano Merolle Studio Legale Tributario;
Clienti: Unicredit S.p.A.;