Accolto il ricorso di SPV Project 1806 S.r.l. per l'accesso alle tariffe incentivanti

Nel contenzioso, SPV Project 1806 S.r.l. affiancata dagli avvocati Natale Carbone e Giulio Rossetto; il Comune di Villapiana assistito dagli avvocati Franco Gaetano Scoca e Mauro Fortunato Magnelli; BDM Banca S.p.A. difesa dagli avvocati Paolo Calderaro ed Eugenio Pizzetti.

La società SPV Project 1806 S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 908/2024.

La sentenza appellata, nel decidere sul ricorso proposto dalla Società: I) ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Villapiana (CS) n. 1/2023; II) ha dichiarato inammissibili l’impugnazione delle delibere della Giunta Comunale di Villapiana n. 58 e n. 59 del 7 aprile 2023.

In fatto, l’appellante espone che nel 2013 il Comune di Villapiana decise di commissionare ad un soggetto terzo la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici su aree di proprietà del Comune (da questo acquisite mediante esproprio), che potessero accedere agli incentivi statali. A tale scopo il Comune stipulò con la concessionaria Perseo Energia S.r.l. una convenzione, con durata di venti anni, in virtù della quale alla Perseo fu affidata la realizzazione e la gestione di tali impianti, dietro versamento al Comune di un corrispettivo annuo di € 428.760,00.

La concessionaria si fece carico delle spese di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti, ottenendo a tal fine un finanziamento dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. pari ad € 14.000.000,00. Il Comune, dal canto suo, assumse il ruolo di garante del contratto di finanziamento, costituendo in favore dell’istituto finanziatore un privilegio speciale sugli impianti fotovoltaici e una garanzia ipotecaria sui terreni comunali dove gli stessi sorgono.

Il Comune, a fronte di tale inadempimento, inviava alla SPV la “comunicazione di subentro” di cui alla nota prot. n. 19596 del 20 settembre 2021, rendendole noto di avere avviato il procedimento di risoluzione della convenzione e invitandola ad avvalersi della possibilità, ai sensi dell’art. 17 della convenzione stessa, di evitare la risoluzione tramite comunicazione al Comune, entro novanta giorni, del nominativo di un sostituto idoneo a subentrare a Perseo.

La Società chiedeva una proroga di almeno sessanta giorni del termine di novanta giorni ora indicato, ma il Comune di Villapiana rigettava la richiesta; inoltre, la P.A. negava a Perseo la rinegoziazione del canone ed anzi con delibera di Giunta n. 198 del 23 dicembre 2021 dichiarava risolta/decaduta la convenzione per fatto e colpa di Perseo.

La SPV Project 1806 S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 908/2024 del 10 giugno 2024, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell’esecutività.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come specificato in motivazione, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nella parte in cui ha ad oggetto la delibera della Giunta Comunale di Villapiana n. 58 del 7 aprile 2023, annullando la stessa.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Calderaro Paolo - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Carbone Natale - Avv. Natale Carbone; Pizzetti Eugenio - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Rossetto Giulio - GLR Studio Associato; Scoca Franco Gaetano - Scoca;

Studi Legali: Avv. Natale Carbone; CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; GLR Studio Associato; Scoca;

Clienti: Banca Popolare di Bari; Comune di Villapiana; SPV Project 1906 S.r.l.;