Accolto il ricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A. relativo alla registrazione di un contratto di locazione

Nel contenzioso, Intesa Sanpaolo S.p.A. affiancata dagli avvocati Guglielmo Fransoni e Rossella Suraci.

La suindicata società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione dell'imposta di registro, annualità 2013, relativamente al contratto di locazione registrato nel 2008, assumendo che la imposta era stata versata (mediante i modelli F23 prodotti in giudizio), in ragione delle modifiche alle obbligazioni negoziali apportate con la sottoscrizione di “Addenda”, debitamente registrati, aventi effetto dal 1° luglio 2009, e non del canone originariamente pattuito per il complesso immobiliare sito in Roma, Viale dell’Arte n. 25.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, nella contumacia dell’Agenzia delle entrate, ma la decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che accoglieva l'appello dell'Ufficio ed affermava la sussistenza di «una fattispecie innovativa non continuativa» in quanto, valutati il contratto originario di locazione ed i due “Addenda”, il rapporto negoziale risultava «modificato nella sostanza e nella forma giuridica (…) determinando la formazione di nuovi contratti di locazione» atteso che «il corpo di fabbrica C prima individuato nella sua interezza veniva locato ricorrendo a due diversi contratti detti Addendum che avevano ad oggetto parti distinte, parti destinate una ad uso Uffici ed un’altra ad uso Agenzia Bancaria.»

Concludeva, quindi, il giudice tributario di appello che «l’Ufficio aveva ben operato emettendo alla scadenza dell’annualità (in data 1/02/2013) l’avviso di accertamento opposto», per l’appunto, «trattandosi di risoluzione contrattuale (eliminazione di un precedente contratto e stipula di due nuovi), ex art. 17 DPR 131786» che «doveva essere perfezionata entro trenta giorni con il pagamento della tassa fissa, non essendo sufficiente la mera risoluzione di fatto del contratto.»

Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi d’impugnazione.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinge i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della società ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.500,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Fransoni Guglielmo - TaxWise - Avvocati e Tributaristi; Suraci Rossella - TaxWise - Avvocati e Tributaristi;

Studi Legali: TaxWise - Avvocati e Tributaristi;

Clienti: Intesa Sanpaolo S.p.A.;