Accolto il ricorso di Intesa Sanpaolo in materia di versamenti diretti IRES tra il 2007 e il 2011

Nel contenzioso, Intesa Sanpaolo S.p.A. affiancata dagli avvocati Pietro Piccone Ferrarotti e Domenico Rettura.

Unione di Banche Italiane s.p.a. , successivamente incorporata da Intesa Sanpaolo s.p.a., impugnò il parziale diniego dell’Agenzia delle Entrate relativo all’istanza di rimborso dei versamenti diretti Ires, effettuati in eccedenza dalla società per i periodi d’imposta compresi tra il 2007 e il 2011, a causa della mancata deduzione dell’Irap relativa al costo del personale, introdotta con efficacia retroattiva dall’art. 2, comma 1-quater, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, oltre relativi interessi.

Considerata pertanto l’estensione retroattiva del relativo diritto al rimborso anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, la contribuente, impugnando sul punto l’implicito parziale diniego erariale, chiese, in via principale, che gli interessi sulla sorte oggetto del rimborso venissero calcolati a far data dall’originario versamento della maggior imposta.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Milano rigettò il ricorso della contribuente, ritenendo infondata la richiesta di corresponsione di maggiori interessi sulla somma rimborsata a titolo di Ires, affermando che tali interessi andavano piuttosto calcolati dal secondo semestre successivo al 2 marzo 2012 - data di entrata in vigore del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, e quindi dell’ art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201 del 2011- fino alla data dell’ ordinativo di pagamento, escludendo dal computo li semestre in cui tale ordinativo è emesso, secondo quanto disposto dall'art. 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. Proposto appello principale dalla contribuente, ed appello incidentale dall’Agenzia delle entrate, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato entrambe le impugnazioni.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unico mezzo. L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Piccone Ferrarotti Pietro - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Rettura Domenico - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;

Studi Legali: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;

Clienti: Intesa Sanpaolo S.p.A.;