La BdM Banca s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 1 marzo 2024, n. 254 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. III, che ha accolto sia il suo ricorso principale (allora, quale Banca popolare di Bari s.p.a.), sia il ricorso incidentale della Banca popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a., per l’effetto confermando l’esclusione dalla gara della ricorrente principale.
L’odierna appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento di esclusione, deducendo che la lex specialis non recava alcuna preclusione alla formulazione di un’offerta pari ad euro “0,00” per una soltanto delle componenti del servizio, e che la rinunzia al compenso per una parte dei servizi è ricorrente nelle procedure per l’aggiudicazione (della concessione) del servizio di tesoreria e cassa; ha altresì impugnato l’aggiudicazione in data 24 novembre 2022 in favore della Banca popolare di Puglia e Basilicata.
La sentenza appellata ha accolto sia il ricorso principale che quello incidentale, «con l’effetto di confermare l’esclusione dalla gara della Banca popolare di Bari s.p.a., ricorrente principale e gestore uscente del servizio». In particolare, con riguardo al ricorso principale, ha ritenuto dirimente la circostanza per cui il bando non vietava l’indicazione dello zero nella formula considerata. Quanto al ricorso incidentale, la sentenza ha affermato che l’ammissione alla gara della BdM sia avvenuta in violazione del principio di rotazione di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, che impedisce al gestore uscente di essere invitato e di rendersi nuovamente affidatario del medesimo servizio, fruendo di indebite asimmetrie informative, conseguenti all’esatta conoscenza delle necessità ed esigenze della stazione appaltante; tale regola è stata ritenuta cogente vertendosi al cospetto di una procedura di affidamento diretto del servizio di cassa (ex art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 2020), preceduto da un’indagine di mercato per la selezione degli operatori da invitare, e dunque in assenza di una gara ordinaria.
Con il ricorso in appello la BdM Banca s.p.a. ha dedotto l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, nell’assunto che si tratti di una procedura aperta e che comunque sussistevano le ragioni per la deroga alla rotazione, essendo previsto un criterio di aggiudicazione (quello del prezzo più basso) privo di discrezionalità ed avendo l’amministrazione espressamente dato atto della pregressa positiva esperienza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado della BdM Banca s.p.a., con conseguente annullamento della disposta esclusione, declaratoria di inefficacia della convenzione del servizio di cassa stipulata da ARPAL Puglia con la Banca popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. e subentro nel servizio della BdM Banca s.p.a. Condanna la Banca popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. alla rifusione, in favore della BdM Banca s.p.a., delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro quattromila/00 (4.000,00).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Clarizia Paolo - Clarizia & Associati; Ferrario Tommaso - AMTF Avvocati;
Studi Legali: AMTF Avvocati; Clarizia & Associati;
Clienti: Banca Popolare di Bari; Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.;