Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 8845 del 2023 del Tar del Lazio, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27214, adottato il 13 giugno 2018, a conclusione del procedimento CV159 – Barclays-Contratti Mutuo Indicizzati al Franco Svizzero - e notificato a Barclays bank p.l.c. il 2 luglio 2018, con il quale l’Autorità ha ritenuto che alcune clausole contenute nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor commercializzati da Barclays dal 2003 al 2010 fossero redatte con una «formulazione non chiara e trasparente» in violazione dell’art. 35 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, disponendo che Barclays pubblicasse un estratto del provvedimento sul proprio sito internet per venti giorni consecutivi.
Avverso tale sentenza parte appellante formulava i seguenti motivi di appello: violazione e falsa applicazione degli artt. 34, commi 1 e 2, 35 e 38 cod. cons. e degli artt. 1363 e 1366 c.c., eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, per la chiarezza e la comprensibilità delle clausole; assenza delle condizioni per l’esercizio dei poteri dell’AGCM ex art. 37-bis cod. cons., violazione e falsa applicazione degli artt. 33 ss. e 37-bis cod. cons., eccesso di illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione; mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 37-bis cit. e violazione del principio di irretroattività, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione.
L’Autorità appellata e le associazioni resistenti in prime cure si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Caronna Fausto - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Tedoldi Alberto - Tedoldi Alberto ;
Studi Legali: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Tedoldi Alberto ;
Clienti: Associazione Codici; Barclays Bank Ireland PLC;