In data 26 settembre 2012 Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A. ammetteva Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni alla controgaranzia del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese relativamente ad un finanziamento dell’importo di € 250.000,00 concesso dal Banco di Napoli S.p.A., oggi incorporato da Intesa Sanpaolo S.p.A., in favore della Società Meridionale Elettromontaggi Industriali S.r.l., resasi inadempiente agli obblighi di rimborso a partire dal 18 Gennaio 2013.
L’8 maggio 2014, a distanza di circa 16 mesi, Banco di Napoli chiedeva l’inserimento nel passivo della S.ME.I. nel frattempo fallita e in data 16 ottobre 2015 GAFI richiedeva a MCC l’attivazione della controgaranzia prestata dal Fondo.
Rilevato il mancato rispetto della prescritta tempistica MCC, con delibera del Consiglio di Gestione del Fondo del 28 aprile 2017, dichiarava l’inefficacia della controgaranzia sul rilievo della mancata attivazione del procedimento di recupero nel termine di 12 mesi stabilito dal punto 12.1 delle Disposizioni operative, espressamente accettate dalla Banca al momento della presentazione della domanda di ammissione alla garanzia del Fondo, a norma del quale «in caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate, a cura del soggetto finanziatore, le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali».
Il Tar, con sentenza n. 3677 del 28 agosto 2020, accoglieva il ricorso ritenendo assorbente la ritualità della richiesta di attivazione avanzata dal Banco di Napoli.
MCC impugnava la sentenza con appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di primo grado. Spese compensate.
Professionisti coinvolti nell'operazione: d'Andria Gennaro - 3D Legal - Dandria Studio Legale; Di Nitto Tommaso - YouRe;
Studi Legali: 3D Legal - Dandria Studio Legale; YouRe;
Clienti: Banca del Mezzogiorno; Intesa Sanpaolo S.p.A.;