Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Il 1 luglio 2026 è terminato il periodo transitorio previsto dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCAR). L’offerta di servizi in criptoasset è ora riservata ai soggetti autorizzati.
Che sono decisamente pochi. Meno di un quinto degli oltre 1.200 operatori cripto registrati secondo le diverse normative nazionali pre-MiCAR è riuscito a rispettare i requisiti della nuova normativa.
Appena 9 i soggetti autorizzati dalle autorità italiane, giudicate come particolarmente rigorose. E c’è stata la clamorosa, e al contempo non inaspettata, esclusione di Binance (che non ha ufficialmente ricevuto l’ok in tempo utile nel paese UE che aveva scelto, cioè la Grecia).
Cosa succede ora
In Unione Europea la prestazione di servizi relativi ai criptoasset è riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati a operare come Crypto-Asset Service Provider (CASP) e agli intermediari già vigilati che abbiano comunicato l’intenzone di lanciare servizi cripto.
Alcune delle realtà escluse erano di piccole dimensioni, oppure inattive di tempo. Altre, invece, dovranno comunque cessare l’erogazione di questi servizi, consentendo ai clienti le attività di prelievo o spostamento dei criptoasset detenuti.
Come per altre regolamentazioni europee, il via libera in un Paese della UE permette non solo l’iscrizione al Registro dei CASP tenuto dall’ESMA, ma anche una procedura rapida di ingresso in altri Paesi europei grazie alla classica “passaportazione europea”. Con gli immancabili arbitraggi normativi.
Gli autorizzati in Italia
Sono appena 9 gli operatori autorizzati in Italia dalla Consob, in “stretto coordinamento” con la Banca d’Italia. 8 di questi sono CASP “puri”: CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodli, Olliv, Riv Digital e Young Platform.
A questi si aggiunge Banca Sella, che ha notificato alla Banca d’Italia l’intenzione di prestare servizi in questo ambito.
Senza autorizzazione inizia il piano di “dismissione ordinata”
Dal 1 luglio, quindi, gli ex VASP (Virtual Asset Service Provider: una definizione ormai sorpassata dal quadro MiCAR) che erogano servizi cripto senza avere ottenuto l’autorizzazione come CASP in almeno un Paese dell’Unione Europea violano le normative comunitarie.
Anzi, questi operatori, sottolinea Banca d’Italia in una nota, “si devono attivare per svolgere le attività funzionali alla chiusura dei rapporti in essere con i clienti, consentendo il trasferimento e/o la liquidazione delle loro posizioni in conformità alle regole di condotta, agli obblighi in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, salvaguardando al contempo gli interessi dei clienti e mitigando i rischi per il mercato“.
Al riguardo, l'ESMA ha chiesto a queste aziende di predisporre piani di dismissione ordinata, che garantiscano il trasferimento delle attività dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto-custoditi (cosiddetti self-hosted wallet), senza causare danni economici ai clienti stessi.
L’appello agli investitori: verificate il vostro exchange
Le Autorità di regolamentazione e vigilanza ricordano agli investitori l’importanza di verificare che il proprio fornitore di servizi sia effettivamente autorizzato.
Per farlo basta consultare il Registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività dell'ESMA e verificare con attenzione quale società offre effettivamente il servizio.
Le tutele previste dal MiCAR, infatti, si applicano solo se il servizio è fornito da un operatore autorizzato nell'Unione europea. Sono invece esclusi gli altri operatori, anche se parte dello stesso gruppo, oppure che utilizza il medesimo marchio, magari con sede fuori dall’Unione Europea.
Se il proprio fornitore non è autorizzato è altamente consigliato valutare il trasferimento dei criptoasset verso un soggetto autorizzato, oppure verso un portafoglio in auto-custodia o, come alternativa ulteriore, chiudere le posizioni in essere.