SFDR e fondi pensione. Assoprevidenza chiede un principio di proporzionalità

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Il Regolamento Europeo 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari avrà un forte impatto sugli attori previdenziali, esponendoli a problematiche sanzionatorie. L’UE ha richiesto infatti un reporting trasparente e consolidato sui criteri ESG nei processi di investimento. Ma non essendo né banche, né asset manager, né compagnie di assicurazioni, secondo Assoprevidenza, che ha organizzato un webinar sul tema, è necessario includere un principio di proporzionalità, al momento non presente. Non solo, la mancanza di una definizione condivisa dei criteri ESG sulle attività di investimento, che spesso sono anche esternalizzate dai fondi pensione presso asset manager, crea un gap informativo importante che potrebbe indebolire il flusso informativo voluto dal Regolamento.

Come si arriva al Regolamento Europeo 2019/2088

Difatti, il nuovo Regolamento, come racconta Valeria Colombo, Prometeia Advisor SIM SpA, richiede di integrare i criteri di sostenibilità negli investimenti e soprattutto comunicarli ai clienti o aderenti. «Il regolamento è arrivato insieme ad altre due direttive: IORP II e SHRD II, propedeutici a questo percorso dettato dall’Unione Europea. Difatti, IORP ha costretto le realtà a dotarsi di strumenti e processi e di una governance propedeutica a quanto definito dalla SHRD II, con un’attività più forte sull’azionariato attivo, e ottemperare a quanto disposto dal regolamento della disclosure che impatta su tutto il mercato: enti previdenziali, asset manager ma anche casse previdenziali, perché c’è un tema di classificazioni di prodotti che riguarda tutto il mercato. Ormai è necessario, non è più una scelta, integrare i criteri di sostenibilità negli investimenti ma con un livello di proporzionalità: il regolamento riferisce l’ambito della proporzionalità su sostenibilità e obbliga i player a integrare questi rischi senza però integrare delle soglie minime alle quali gli investitori devono arrivare».

Tutti verso la sostenibilità, ma con i propri tempi

Il sicuro, primo aspetto positivo è chiaro: tutti gli operatori si stanno facendo delle domande sulle richieste del regolamento e non esiste una risposta sbagliata. Ogni investitore può costruire un proprio percorso di sostenibilità seguendo quello che ha fatto, o non ha fatto, nel passato per proseguire in un percorso graduale prendendo spunto da ciò che richiede la normativa per poi aumentare di intensità nell’applicazione dei presidi.

L’UE ha deciso quindi di inserire con questo regolamento i fattori sostenibilità nei processi decisionali: perché? «Perché i vantaggi non si limitano ai mercati finanziari, ovvero a una migliore gestione dei rischi negli investimenti, ma consente di accrescere la resilienza dei mercati e resistere quindi a contraccolpi e shock magari legati ai cambiamenti climatici o a fattori sociali importanti, come le pandemie – precisa Colombo. Bisogna quindi trovare il proprio passo per riuscire a tracciare questa strada fissata dall’UE, ma ognuno con la propria velocità».

Art.8 e Art.9 del Regolamento Europeo 2019/2088

Il punto nodale del Regolamento Europeo 2019/2088 è rappresentato da due articoli: l’articolo n.8 e l’articolo n.9. Che impatta direttamente sui prodotti: che devono promuovere caratteristiche ambientali e sociali, oppure costruiti con un chiaro obiettivo di investimento sostenibile. L’obiettivo del Regolamento è permettere all’Unione Europea di comparare i prodotti ed evitare fenomeni di greenwashing, ovvero la possibilità che determinati prodotti siano definiti sostenibili solo sulla carta.

Creare internamente un documento di policy ESG

Per affrontare costruttivamente questo complesso regolamento, Colombo consiglia la «creazione di un documento di policy ESG che recepisce ciò che viene richiesto dalla normativa per definire e pianificare l’impegno del fondo o dell’ente previdenziale verso lo sviluppo sostenibile. Un documento vivo, utile per raccogliere in una politica tutti gli aspetti relativi a valori e governance, e definire quindi gli obiettivi da raggiungerli e rendicontarli».

Come comunicare?

La parola passa poi ad Antonello Motroni, Occupational Pensions Stakeolder Group EIOPA (entità costituita da 2 gruppi consultivi, uno per il settore delle assicurazioni e uno per i fondi pensione, che sono i 2 rami di attività in cui interviene l’autorità di Francoforte). «il 16 ottobre è arrivata una risposta da parte dell’Opsg, che condivide appieno le finalità del regolamento, ovvero sulla comunicazione di informazioni di sostenibilità, ma il problema è come comunicare queste informazioni: serve un equilibrio perché altrimenti soprattutto sul versante retail è difficile comprendere un documento corposo e denso di termini tecnici. Al quale poi bisogna aggiungere la difficoltà, da parte di un fondo pensione, a reperire i dati relativi alla sostenibilità degli investimenti».

Il nodo dei KPI

È necessario quindi capire quali modifiche debbano essere apportate ai template per la dichiarazione degli investimenti sostenibili così da allinearli alla tassonomia: «la consultazione è ancora in corso – precisa Motroni – soprattutto per quanto riguarda il Key Performance Indicator, una formula specifica che presenta però delle criticità tecniche per via della non chiarezza sulle informazioni da utilizzare per il calcolo di questi KPI. Sarebbe inoltre utile dare ai fondi e agli enti previdenziali la possibilità di accompagnare questo dato con una certificazione, magari emessa da un auditor o da una terza parte che certifichi la veridicità di questo KPI. Insomma, per via dei vicoli di costo, di mancanza di informazioni e anche di tempo, è giusto richiedere un principio di proporzionalità nell’adempimento al nuovo regolamento europeo».

 

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