Incentivi fiscali FinTech: 30% o 50%?

Assofintech incentivi fiscali

Ci sono troppi problemi operativi nel decreto di attuazione del DL Rilancio, secondo Maurizio Bernardo, Presidente di AssoFintech. Che in una nota sottolinea il rischio che proprio le difficoltà operative finiscano per vanificare la misura e ostacolare la crescita del settore.

Dal 2012 il settore dell’innovazione è stato sostenuto da un incentivo fiscale per l’investimento in capitale di rischi, partito dal 18% e arrivato negli anni al 30% di detrazione o deduzione, a seconda che si trattasse di investitori persona fisica o società.

«Considerando il trend e il positivo impatto delle agevolazioni sull’investimento in innovazione, Assofintech ha accolto con ottimismo le nuove e ulteriori agevolazioni fiscali introdotte dal DL Rilancio che introducono il nuovo incentivo alternativo del 50% dell’investito, seppur nei limiti degli aiuti di stato in regime de minimis – dichiara Maurizio Bernardo, Presidente di Assofintech - ma il decreto di attuazione appena pubblicato presenta troppi problemi operativi, che vanificano la misura e ostacolano la crescita di tutto il settore, creando anche problemi di comunicazione».

Come evidenziato dal Comitato Scientifico di Assofintech, le agevolazioni vigenti (quelle al 30%) sono fruibili successivamente all’investimento, consentendo un veloce sviluppo delle transazioni, siano esse online, tramite equity crowdfunding o a trattativa diretta. Invece, per l’incentivo al 50%, il nuovo decreto introduce un meccanismo di controllo del MISE precedente all’investimento, incerto nei tempi e oneroso per le imprese coinvolte, che non consente di investire fino a completamento della procedura burocratica.

Nel caso di campagne di equity crowdfunding, che di prassi coinvolgono anche centinaia di investitori e si chiudono in tempi anche molto brevi, gli investitori dovrebbero scegliere se aspettare i tempi della procedura burocratica, che non ha termini perentori, o se rinunciare all’incentivo.

«Ma questo non è l’unico problema del decreto - continua Bernardo - non viene infatti più contemplata la possibilità di investimenti tramite veicolo societario, molto diffusi nella prassi del settore». L’unica possibilità di investimento indiretto passa cioè per gli OICR, una rarità nel panorama FinTech.

Altro problema è quello della retroattività: il decreto prevede che le agevolazioni valgano per gli investimenti effettuati nel 2020, ma, in tal caso, le società potranno proporre le loro domande solamente nei mesi di marzo e aprile. «Se consideriamo – aggiunge Bernardo – che nel 2020 abbiamo avuto più di 18.000 investitori nell’equity crowdfunding, possiamo capire quanto possa essere difficile per le start-up presentare migliaia di domande in una finestra temporale così ristretta».

La nuova misura fiscale introdotta dal DL Rilancio e dal decreto del 28 dicembre rimane però alternativa al regime fiscale ordinario, che prevede una detrazione al 30% e limiti di importo ben più elevati.

«Considerando le numerose difficoltà operative della disciplina attuale – conclude Bernardo – riteniamo prevedibile che la maggioranza degli operatori del settore si orienterà verso l’utilizzo dell’agevolazione ordinaria al 30%. Si tratta di un’occasione mancata, e, coerentemente con la sua mission, la nostra associazione, attraverso il suo Comitato Scientifico, sta analizzando il quadro normativo complessivo per predisporre delle proposte al nuovo Governo per la modifica dell’operatività del nuovo regime, che possano meglio stimolare la crescita dell’innovazione italiana».

 

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