Cartolarizzazione dello stock di magazzino: la riforma dell’articolo 8 del DDL PMI

Cartolarizzazione dello stock di magazzino
Da sinistra: Luciano Morello, Partner ed Erik Negretto, Legal Director di DLA Piper

Con l’articolo 8 del DDL annuale sulle PMI (DDL n. 1484-B), approvato definitivamente in data 4 marzo 2026, il legislatore interviene sulla legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione, con l’obiettivo di favorire la valorizzazione finanziaria dei beni di magazzino e l’accesso al credito per le imprese.

L’intervento si inserisce nel solco di un progressivo ampliamento dell’ambito applicativo della Legge 130, che negli ultimi anni ha dimostrato una notevole capacità di adattamento a strutture non tradizionali. Le modifiche, in particolare, mirano a rendere la cartolarizzazione uno strumento utilizzabile anche per operazioni di destocking, ossia di monetizzazione delle giacenze di magazzino.

Le modifiche con l’articolo 8 del DDL PMI

Le novità si articolano su tre direttrici.

Anzitutto, viene chiarito che le operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l’erogazione di un finanziamento al soggetto cedente possono avere ad oggetto anche crediti futuri. Pur trattandosi di una precisazione già ricavabile dall’impianto normativo vigente, l’intervento rafforza la certezza interpretativa e consolida l’utilizzo delle strutture sintetiche o con struttura sub-participation, quali strumenti di funding per le imprese.

In secondo luogo, il legislatore interviene sull’articolo 7, comma 2-octies, ampliando il perimetro del patrimonio destinato a garanzia del finanziamento sopra citato. Oltre ai crediti (e ai diritti e beni che ne costituiscono garanzia), il soggetto finanziato potrà includere a garanzia anche i diritti e i beni all’impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, inclusi i prodotti derivanti dalla loro combinazione o trasformazione, e i beni sostitutivi su base rolling. Il magazzino, in tutte le sue fasi evolutive, entra così nel circuito della segregazione patrimoniale tipica della cartolarizzazione.

È inoltre prevista la possibilità di realizzare la segregazione anche mediante cessione dei beni di cui sopra a una società veicolo d’appoggio ai sensi dell’articolo 7.1, comma 4, con applicazione del relativo regime di separazione patrimoniale e fiscale. Si tratta di un’opzione che consente di replicare – al di fuori del settore NPL – schemi già consolidati nel mercato.

Infine, viene modificata la rubrica dell’articolo 7.2, estendendo espressamente la disciplina delle cartolarizzazioni immobiliari ai beni mobili “anche registrati”, superando la precedente limitazione ai soli beni mobili registrati. L’apertura ai beni mobili non registrati rappresenta un passaggio essenziale per rendere concretamente praticabile la cartolarizzazione dello stock di magazzino.

Un cambio di paradigma culturale

Sul piano sistematico, l’intervento appare coerente con la ratio della Legge 130: utilizzare la segregazione ex lege come strumento di protezione degli investitori e di efficientamento del funding. La cartolarizzazione consente infatti di isolare un insieme di attivi dal rischio di insolvenza dell’originator, creando un patrimonio separato destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei portatori dei titoli o dei finanziatori.

Tuttavia, la portata effettiva della riforma va letta alla luce delle caratteristiche strutturali del sistema produttivo italiano.

A differenza di altri ordinamenti, nei quali le imprese di medie e grandi dimensioni rappresentano una quota significativa del tessuto industriale, l’economia italiana si fonda prevalentemente su PMI, spesso a conduzione familiare, con sistemi di governance e controllo interno non sempre allineati agli standard richiesti dai mercati dei capitali. La cartolarizzazione del magazzino presuppone tracciabilità delle giacenze, sistemi informativi affidabili, procedure di inventariazione rigorose e reporting continuativo verso investitori e finanziatori.

Non si tratta soltanto di una questione giuridica, ma di un cambio di paradigma culturale: l’impresa deve accettare una trasparenza strutturata su asset che, tradizionalmente, appartengono alla sfera operativa della gestione aziendale.

Il rischio per i finanziatori

Lato finanziatori, l’operazione implica una stratificazione del rischio non trascurabile. Banche e investitori dovranno valutare non solo il merito creditizio dell’impresa, ma anche il rischio operativo connesso alla gestione del magazzino – che, in condizioni di normalità, rimane nella disponibilità dell’originator – nonché il rischio di mercato legato alla volatilità del valore dei beni sottostanti.

La segregazione ex lege attenua il rischio concorsuale, ma non elimina il rischio economico di deprezzamento, obsolescenza o inefficiente gestione delle scorte. In particolare, nel caso di beni intermedi o semilavorati, il valore dipende dal completamento del ciclo produttivo e dalla capacità dell’impresa di trasformarli in prodotti finiti commerciabili.

È quindi plausibile che, almeno in una fase iniziale, lo strumento trovi applicazione più agevole per beni collocati all’inizio o alla fine della catena del valore: materie prime standardizzate, commodities, prodotti finiti con mercato liquido e prezzi osservabili. Più complessa appare invece la cartolarizzazione di beni “nel mezzo” del ciclo produttivo, il cui valore è meno oggettivabile e maggiormente dipendente da fattori industriali specifici.

Gli ambiti di possibile applicazione

In tale prospettiva, non è da escludere un utilizzo in ambiti quali energia e materie prime, dove la fungibilità e la presenza di mercati di riferimento possono facilitare la modellizzazione del rischio e l’implementazione di meccanismi di monitoraggio, anche ai fini di “warehousing”.

In conclusione, l’articolo 8 del DDL PMI rappresenta un’evoluzione tecnica coerente della Legge 130, idonea ad ampliare gli strumenti di finanza a disposizione delle imprese. Ma la diffusione della cartolarizzazione del magazzino dipenderà meno dalla cornice normativa – oggi più che adeguata – e più dalla capacità del sistema imprenditoriale e bancario di gestire con disciplina e trasparenza un rischio che resta, in ultima analisi, industriale prima ancora che finanziario.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di marzo 2026 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.

 

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