Il 26 novembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, noto come “Correttivo Cartabia”, che apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione. Tale intervento tiene conto dell’esperienza applicativa maturata e, in particolare, delle problematiche emerse in seguito all’attuazione della riforma del processo civile del 2022.
Le novità più rilevanti in materia di esecuzione forzata
Le novità più significative in materia di esecuzioni riguardano:
- l’agevolazione del recupero dei crediti attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo, mediante la previsione di cui all’art. 634, co. 2 c.p.c. che aggiunge ai documenti ritenuti prova idonea a promuovere il procedimento monitorio, anche gli estratti autentici delle scritture contabili tenute con strumenti informatici e le fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate;
- la previsione - introdotta nell’art. 475 c.p.c. - che il titolo esecutivo possa essere rilasciato non solo in copia conforme all’originale, ma anche in duplicato informatico;
- l’indicazione nell’atto di precetto – quale ulteriore elemento essenziale - del giudice competente per l’esecuzione. In mancanza di tale indicazione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso;
- la forma del pignoramento, che deve ora contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
- l’istanza di conversione del pignoramento, relativamente alla quale il deposito della somma di un quinto viene sostituito con l’importo di un sesto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
- l’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, nel qual caso il creditore non dovrà più notificare l’avviso ex art. 543 c.p.c. al debitore ma unicamente al terzo pignorato, con la conseguenza che se il pignoramento è stato eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è stato notificato o depositato l’avviso ex art. 543 cpc.
- l’eliminazione dell’obbligo di versamento del contributo unificato per i procedimenti di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., ad eccezione del caso in cui l’avvocato chieda al presidente del Tribunale l’autorizzazione ad eseguire l’accesso alle banche dati prima della notifica del precetto;
- l’iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare. Il creditore deve depositare, a pena di inefficacia, entro 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, la nota di trascrizione unitamente alle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento;
- l’omessa dichiarazione antiriciclaggio da parte dell’aggiudicatario entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo quale causa di decadenza dell’aggiudicazione;
- la riduzione (della metà) dei termini per la costituzione, per le verifiche preliminari del Giudice e per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., nei giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi introdotti nelle forme del rito ordinario di cognizione.
Luci e ombre nella gestione dei crediti deteriorati
Questa ennesima riforma del processo civile ha evidenti impatti sulle attività di recupero dei crediti deteriorati svolta dagli operatori coinvolti ed in primis, da intermediari finanziari, banche, SPV, servicers e sub-servicers.
Da una prima disamina (e in attesa degli opportuni chiarimenti da parte della giurisprudenza), accanto ad alcune novità da accogliere con favore, occorre anche evidenziare talune criticità, rimaste irrisolte nonostante lo sforzo del legislatore di superare i dubbi interpretativi sorti a seguito della Riforma Cartabia.
Si pensi alla modifica da ultimo apportata all’art. 557, co. 2 c.p.c. secondo cui il creditore, all’atto dell’iscrizione a ruolo, deve depositare anche la nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna del pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, a pena di inefficacia dello stesso.
L’intervento del legislatore – lungi dal rendere più chiara l’applicazione concreta della norma – ha avallato la confusione sorta all’indomani della Riforma Cartabia, laddove taluni Tribunali erano orientati a dichiarare l’inefficacia del pignoramento nell’ipotesi frequente in cui il termine per il deposito della nota di trascrizione venga disatteso a causa dei ritardi delle Conservatorie.
Se tale disposizione non verrà correttamente interpretata dai giudici, ovvero in combinato disposto con il secondo periodo della stessa norma (la quale dispone che “nell’ipotesi di cui all’art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”), vi è il rischio concreto di assistere al proliferare di provvedimenti di declaratoria di inefficacia del pignoramento, con grave pregiudizio per i soggetti titolari del credito, per le società veicolo, e quelle incaricate del recupero, ovvero i Servicers.
Ulteriori dubbi sorgono in relazione alla previsione di cui al riformato art. 480 c.p.c. in merito all’obbligo di indicare – nell’atto di precetto – il Giudice competente per l’esecuzione: si pensi al caso, frequente soprattutto nella prassi del recupero da parte degli istituti di credito, in cui con il medesimo precetto il creditore intenda avviare più esecuzioni forzate (ad es. un’esecuzione immobiliare dinanzi al Giudice in cui si trova l’immobile e un’esecuzione presso terzi dinanzi al Giudice del luogo di residenza del debitore). L’ambiguità della formulazione della norma potrebbe causare contestazioni, con la conseguenza di bloccare o ritardare il procedimento.
Al di là delle perplessità appena sollevate, l’intervento normativo in esame è apprezzabile in quanto rende più chiara la lettura di alcune norme introdotte con la riforma Cartabia e più scorrevoli determinati snodi processuali. Si denota lo sforzo del legislatore di velocizzare e razionalizzare il procedimento civile ed esecutivo anche attraverso l’adeguamento della disciplina al processo di digitalizzazione.
Risulta più agevole la procedura per il recupero del credito grazie alla modifica dell’art. 634 c.p.c. relativo alla prova scritta nel procedimento monitorio, nell’ambito del quale il decreto ingiuntivo potrà essere emesso anche sulla base delle sole fatture elettroniche.
Una maggiore tutela viene data al creditore (es. istituti bancari o Spv) in virtù della previsione di cui all’art.587 c.p.c. in materia di decadenza dell’aggiudicatario. Il nuovo testo prevede che l’aggiudicatario decade non soltanto nel caso in cui non versi il saldo prezzo entro il termine stabilito ma anche nel caso in cui non venga resa, nello stesso termine, la dichiarazione di cui all’art. 585, co. 4 c.p.c. Con tale dichiarazione l’aggiudicatario fornisce le informazioni necessarie e aggiornate al fine di consentire ai soggetti preposti di adempiere agli obblighi di adeguata verifica contro le ipotesi di riciclaggio.
Infine, gli istituti bancari o Spv non sono più obbligati al versamento del contributo unificato per i procedimenti di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. Tale scelta abbastanza condivisibile riduce le spese di giustizia che il creditore deve sostenere nella fase embrionale di recupero del credito.
Non resta quindi che attendere l’effettiva applicazione del Correttivo Cartabia da parte degli operatori del settore e dei giudici, al fine di valutare l’utilità delle nuove norme rispetto al superamento delle problematiche emerse a seguito della Riforma del 2022.