Stop alle moratorie. Ma la composizione negoziata della crisi aiuterà le imprese

La composizione negoziata della crisi

Il 31 dicembre scorso è scaduto il termine entro il quale ci si poteva avvalere della proroga della norma sulle cosiddette moratorie dei finanziamenti bancari che era stata introdotta con il decreto-legge “Cura Italia” nella primavera dell’anno 2020 (D.L. n. 18/2020, articolo 56).

La misura di sostegno, ad oggi, non è stata ulteriormente prorogata per evitare che l’Unione Europea potesse avviare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per aiuto di stato illegittimo.

La mancata proroga ha allertato imprese e analisti tanto che, il 1° febbraio, secondo quanto riferito dal Vicepresidente di Unimpresa Giuseppe Spadafora, è stato presentato un emendamento al decreto “Milleproroghe” volto a spostare a giugno prossimo la scadenza delle moratorie sui prestiti bancari.

Rinnovare le garanzie statali in pandemia

Il Vicepresidente ha sostenuto, inoltre, che per mantenere alto il tasso di crescita del prodotto interno lordo italiano occorre rinnovare anche tutti i provvedimenti sulle garanzie statali per finanziamenti e fino al termine della pandemia; pertanto, «occorre immediatamente avviare una rapida trattativa con l’Unione europea per abbattere le incomprensibili resistenze sugli aiuti pubblici, considerati aiuti di Stato illegittimi sulla base di regole non più attuali e da disapplicare in situazioni di emergenza».Enrico Grigolin

Enrico Grigolin, socio di Nexum Restructuring

Proposta di emendamento per il Milleproroghe

La proposta di emendamento al decreto “Milleproroghe” e le ragioni delle dichiarazioni del Vicepresidente trovano spiegazione nelle 694.894 imprese che hanno sospeso le rate di prestiti bancari a partire dal 2020 e nel fatto che non si conosce ancora quale percentuale di queste 694mila imprese sarà effettivamente in grado di ricominciare a rimborsare le rate.

Attenzione al crac

Gli analisti del Centro Studi di Unimpresa hanno delineato un possibile scenario particolarmente negativo: un crac da oltre 27 miliardi di euro.

Inoltre, le imprese vedranno cessare, il prossimo giugno, anche l’efficacia delle norme sulle garanzie pubbliche per i nuovi finanziamenti; grazie alle quali 2,5 milioni di soggetti hanno ricevuto prestiti garantiti per un importo complessivo di 220,5 miliardi.

Queste misure emergenziali hanno consentito di sostenere il prodotto interno lordo italiano che infatti ha avuto un rimbalzo di oltre 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

In ogni caso, ad oggi, non è prevista una proroga e non si sa se l’emendamento di cui sopra sarà accolto dal Governo italiano e quale sarà la posizione dell’Unione Europea in proposito.

Lo strumento della composizione negoziata

A fronte della situazione di difficoltà in cui si troveranno molte imprese, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa introdotta con il D.L. 118/2021, può rappresentare uno strumento particolarmente efficace per favorire e agevolare una soluzione negoziata nei rapporti con i creditori, soprattutto finanziari.

Cosa è la composizione negoziata?

Questo strumento, in particolare, permette agli imprenditori che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, di avvalersi della possibilità di chiedere la nomina di un esperto indipendente che possa assistere e agevolare le trattative tra imprese e creditori al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio.

Inoltre, a favore dell’imprenditore, la procedura prevede espressamente che il creditore bancario debba tenere una condotta proattiva che favorisca le trattative, una condotta che travalica anche l’applicazione del semplice canone della “buona fede”.

Questa procedura inserita nell’ordinamento normativo italiano solo recentemente trova la sua conclusione nell’individuazione di una soluzione, la quale sarà poi ratificata, in sintesi, con la stipula di un contratto, di una convenzione in moratoria ex art. 182 octies L.F., ovvero di un accordo i cui effetti sono i medesimi di quelli previsti dal piano attestato ex art. 67, co. 3, L.F.

Omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

L’imprenditore ha anche la facoltà di domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182 bis L.F., ovvero accedere ad una delle procedure già previste dalla stessa legge.

Viceversa, se non viene individuata una soluzione adeguata, entro il termine di 180 giorni dalla nomina dell’esperto, sarà dichiarata la chiusura del procedimento.

Tuttavia, in quest’ultimo caso, l’imprenditore ha diritto a presentare un ricorso al Tribunale contenente una richiesta di concordato con cessione dei beni insieme ad un piano di liquidazione, entro sessanta giorni dal deposito della relazione dell’esperto.

Inoltre, questa particolare forma di concordato è soggetta ad omologazione da parte del Tribunale, previa acquisizione del parere dell’esperto, a prescindere dalla volontà dei creditori.

 

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