Adeguati assetti: la Cassazione richiama imprese e banche alle proprie responsabilità

Cassazione riprende banche su adeguati assetti
Paolo Viganò, Partner di BSVA Studio Legale

Negli ultimi anni gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dall’art. 2086, comma 2, c.c. sono stati spesso percepiti da molte PMI come un adempimento formale, più che come uno strumento essenziale di governo dell’impresa.

È invece proprio attraverso assetti adeguati, reportistica economico-finanziaria periodica, budget di tesoreria, flussi informativi strutturati e strumenti di controllo di gestione che l’imprenditore può anticipare le criticità, assumere decisioni consapevoli e preservare la continuità aziendale.

Non dovrebbe essere soltanto la legge a imporlo: è, prima ancora, una questione di cultura d’impresa che i professionisti sono chiamati a trasmettere ai propri clienti.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, ha richiamato con forza questo principio, evidenziando come la carenza di adeguati assetti possa assumere rilievo non solo per l’impresa finanziata, ma anche per l’istituto di credito che decide di sostenerla.

Il caso

Nel 2020 una banca aveva erogato due finanziamenti chirografari a una società già in difficoltà, qualificandoli come misure di sostegno alla liquidità nell’ambito della normativa emergenziale adottata durante la pandemia. Uno dei finanziamenti era stato poi utilizzato, di fatto, per ripianare una pregressa esposizione chirografaria della medesima società verso lo stesso istituto, trasformando un credito originariamente non garantito in un’esposizione assistita da garanzia pubblica.

In sede di verifica dello stato passivo del successivo fallimento, il Tribunale di Roma ha rilevato un elemento particolarmente significativo: il rapporto tra debito e patrimonio netto della società finanziata era pari a 34,05; valore incompatibile con i presupposti richiesti dalla disciplina emergenziale per l’accesso a quelle misure agevolate.

Il curatore ha contestato l’ammissione del credito della banca al passivo; l’istituto ha proposto opposizione, poi ricorso per cassazione, sostenendo di avere agito nel rispetto delle regole di sana e prudente gestione e negando che l’operazione potesse determinare la nullità del finanziamento.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha confermato l’esclusione del credito, qualificando l’operazione come concessione abusiva di credito in favore di un’impresa già in stato di decozione. Secondo la Corte, l’erogazione di nuova finanza in tali condizioni può consentire all’imprenditore di ritardare l’emersione della crisi, incrementando l’esposizione debitoria e pregiudicando la massa dei creditori.

Il passaggio più rilevante riguarda le conseguenze: l’erogazione di somme a favore di un’impresa già insolvente, quando sia idonea a ritardare la dichiarazione di fallimento e ad aggravare il dissesto, può integrare una prestazione contraria al buon costume ai sensi dell’art. 2035 c.c., con applicazione della soluti retentio.

In termini pratici, ciò significa che la banca può essere esclusa dal concorso e perdere il diritto alla restituzione delle somme erogate.

Non si tratta, quindi, soltanto di un profilo risarcitorio: nei casi più gravi, la patologia dell’operazione può incidere direttamente sulla sorte del credito azionato dall’istituto finanziatore.

Perché la decisione è rilevante per imprese e banche

La decisione conferma che gli adeguati assetti non rilevano più soltanto sul piano della responsabilità degli amministratori o della tempestiva rilevazione della crisi. Essi diventano anche un elemento centrale nella valutazione del merito creditizio e nella due diligence bancaria.

Per le banche, finanziare un’impresa priva di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile attendibile può esporre a rischi molto significativi.

Per le PMI, la conseguenza è altrettanto evidente: l’accesso al credito sarà sempre più legato alla capacità di dimostrare, con documenti e dati verificabili, la propria effettiva tenuta gestionale e finanziaria.

In questo senso, gli adeguati assetti diventano un requisito sostanziale di bancabilità: non un fascicolo da predisporre ex post, ma una infrastruttura informativa e decisionale che deve esistere prima della richiesta di nuova finanza.

Cosa dovrebbero documentare le PMI

Alla luce di questo orientamento, ogni impresa dovrebbe essere in grado di dimostrare almeno tre profili essenziali:

  • un assetto organizzativo chiaro, con organigramma, deleghe, responsabilità e poteri decisionali effettivamente definiti;
  • un assetto amministrativo fondato su procedure interne, flussi informativi tracciabili e processi decisionali coerenti;
  • un assetto contabile capace di produrre dati tempestivi e attendibili, budget di tesoreria, report periodici e indicatori utili a intercettare tempestivamente segnali di crisi.

Chi non è in grado di documentare questi presidi rischia non solo una maggiore difficoltà di accesso al credito, ma una progressiva esclusione dai canali finanziari più qualificati.

Gli adeguati assetti non sono più, se mai lo sono stati, un tema per soli addetti ai lavori del diritto della crisi: sono ormai una condizione di affidabilità dell’impresa verso banche, investitori e controparti.

Una considerazione finale

Nell’esperienza professionale del nostro studio, le società dotate di assetti organizzativi, amministrativi e contabili solidi affrontano con maggiore efficacia non solo il rapporto banca-impresa, ma anche operazioni più complesse, come l’apertura del capitale a fondi di investimento o l’ingresso di nuovi partner industriali.

La differenza è concreta: dove esistono dati affidabili, ruoli chiari e processi formalizzati, la due diligence procede con maggiore fluidità, le interlocuzioni con banche e investitori sono più solide e l’impresa appare più credibile.

Gli adeguati assetti, quindi, non sono soltanto un obbligo di legge: sono uno strumento competitivo.

 

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