Più trasparenza nel sistema bancario ombra e regole stringenti sui fondi comuni monetari. È quanto dettato dalla Commissione Europea in merito allo shadow banking, capace di muovere un volume d’affari di 51.000 miliardi di euro, pari al 25-30% dell’intero sistema finanziario e alla metà delle attività bancarie, secondo il Financial Stability Board.
Si tratta di quel sistema di intermediazione creditizia costituito da istituti che operano al di fuori del normale sistema bancario, non regolamentati quindi come le banche, fortemente legati anche ai fondi comuni monetari (i prodotti finanziari che raccolgono il capitale dei clienti per investirli in strumenti monetari a breve termine), il cui funzionamento ha costituito il fulcro delle iniziative internazionali sul sistema bancario ombra.
La Commissione Europea ha quindi deciso di proporre all’avvallo del G20 nuove regolamentazioni che impongano maggiore trasparenza sul sistema bancario ombra, per monitorare in modo efficace i rischi e intervenire in caso di necessità: in poche parole, raccogliere dati dettagliati, attendibili e completi del settore, così da individuare con certezza nelle operazioni di finanziamento tramite titoli chi possiede cosa (diritti di proprietà) e chi, invece, è esposto nei confronti di un terzo (controparti), e limitare “l’effetto contagio” sul sistema bancario, inasprendo le norme che regolano i loro rapporti con entità finanziarie non regolamentate.
Altre novità investono, invece, i fondi comuni monetari (FCM), per migliorarne liquidità e stabilità. Per quanto riguarda la liquidità la proposta della Commissione impone agli FCM di detenere tra le attività in portafoglio almeno un 10% a scadenza giornaliera e un altro 20% a scadenza settimanale, così da rimborsare gli investitori che vogliono riscattare la loro quota con breve preavviso. Inoltre, l'esposizione nei confronti di un unico emittente è limitata al 5% del portafoglio dell'FCM (in valore) e al 10% per gli FCM standard. Tra le imposizioni di stabilità, la necessità di costituire una riserva patrimoniale prestabilita, per eventuali rimborsi a seguito di una diminuzione delle attività di investimento dell’FCM.
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