Crowdfunding: con le quote speciali l’exit è più agevole

exit crowdfunding

È noto che gli investimenti in piattaforme di crowdfunding sono illiquidi poiché non esiste un vero mercato secondario dedicato.

Anche le clausole Tag-Along e Drag-Along spesso presenti negli statuti delle startup e delle PMI innovative non sopperiscono a questa mancanza e non riescono a soddisfare l’interesse degli investitori meramente finanziari a rientrare discrezionalmente dal proprio investimento iniziale per assicurarsi un determinato rendimento.

Da qui l’utilità di ideare una soluzione giuridica che possa offrire agli investitori finanziari una exit strategy capace migliorare la liquidità dell’investimento iniziale. Una soluzione che, tuttavia, deve tenere in considerazione:

  1. il contrario interesse delle società, startup e PMI innovative, a un’adeguata stabilità del capitale sociale;
  2. la necessità di non influenzare negativamente la campagna di raccolta di capitali;
  3. i vincoli delle disposizioni di diritto societario che vietano il patto leonino, non essendo legittimo che un socio possa essere esentato dal rischio di impresa;
  4. la necessità di non esporre le società a crisi di liquidità o a difficoltà di programmazione economica e finanziaria della propria attività industriale.

Quale soluzione giuridica?

Nell’attuale contesto legale e fiscale nazionale, è possibile prospettare una soluzione giuridica legittima e rispettosa dei vincoli e dei limiti sopra indicati.

Si consideri che l’attuale formulazione dell’art. 2482 del c.c. consente la riduzione reale del capitale sociale con il rimborso delle quote, sia con versamento di denaro, sia mediante assegnazione di beni in natura. Infatti, la riforma del diritto societario introdotta nel 2003 ha sottratto la riduzione reale del capitale delle SRL, come delle SpA, al presupposto dell’esuberanza del capitale rispetto all’oggetto sociale. È stato così sgombrato il campo da ogni implicazione problematica sull’adeguatezza del capitale sociale post-riduzione, sia in riferimento all’attività programmatica, sia in riferimento all’attività concretamente svolta dalla società. In particolare, senza alcun pregiudizio alle ipotesi di recesso di cui all’art. 2473 c.c., o di perdite eccessive di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., fermo restando il limite esplicito del divieto di portare la cifra del capitale al di sotto della soglia legale minima indicata dall’art. 2463, comma 2, n. 4, e fermo restando anche il rispetto delle formalità legali di adozione ed esecuzione della relativa delibera di riduzione (assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2479, comma 3, esecuzione della delibera condizionata alla pubblicazione nel registro imprese e al decorso di 90 giorni dalla pubblicazione senza opposizione da parte dei creditori), è possibile concludere che, con l’attuale formulazione dell’art. 2482 primo comma del c.c., la riduzione reale del capitale sociale è attualmente un’operazione volontaria e facoltativa, giacché ogni valutazione sull’opportunità di modificare il livello di capitalizzazione è rimessa alla piena discrezionalità dei soci nella gestione del programma imprenditoriale e può avvenire con il rimborso delle quote e con versamento in denaro.

Dal punto di vista fiscale poi, gli investimenti sulle piattaforme di crowdfunding godono del beneficio di un credito d’imposta a favore dell’investitore pari al 50% dell’importo investito.

Una nuova categoria di quote con una modifica allo Statuto

Combinando questi due fattori, per le startup e le PMI innovative che attivano procedure di raccolta di capitali di rischio tramite portali online è possibile strutturare una delibera di aumento del capitale sociale che consenta agli investitori di godere di un vero e proprio diritto di liquidazione del proprio investimento a determinate condizioni, con il vantaggio di garantire tanto alla società quanto agli investitori, la possibilità di programmare, in maniera legittima e con procedure ben definite, tempi e modalità del rimborso.

Sinteticamente, con una modifica dello Statuto, può essere creata, con valore programmatico, una nuova e specifica categoria di quote, differenziata dalle altre in ipotesi per la privazione dei diritti amministrativi di voto e di gestione, ma con l’attribuzione di uno specifico diritto di rimborso a certe condizioni e in certi termini temporali da fissarsi volta per volta.

La società deve quindi prevedere l’introduzione di una nuova categoria di quote di partecipazione al capitale (quote di categoria “X”) caratterizzata dall’attribuzione di un diritto speciale patrimoniale di ottenere il rimborso (totale o parziale) della partecipazione, diritto di rimborso che è però condizionato a un determinato parametro ed esercitabile in un determinato arco temporale. Il rimborso sarà liquidato a favore dei soci titolari delle quote di categoria “X” con delibera dell’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2479-bis, comma 3, del codice civile di riduzione del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2482, comma 1, del codice civile, con le modalità e i tempi previsti dal medesimo articolo 2482 del codice civile.

In caso di aumenti di capitale, le delibere assembleari potranno, appunto volta per volta, adottare decisioni puntuali circa l’attuazione concreta del rimborso, ossia specifici termini, modalità, entità etc., considerando che le quote di categoria “X” danno per statuto diritto a un rimborso. La delibera che prevede l’aumento di capitale sociale dovrà dunque prevedere che le sottoscrizioni siano raccolte tramite il portale online e che le quote di nuova emissione sottoscritte da terzi siano esclusivamente di una nuova categoria speciale prevista dallo Statuto sociale.

A mero titolo di esempio, l’assemblea che delibera l’aumento di capitale potrebbe stabilire “in concreto” che il rimborso debba essere pari al 65% dell’investimento iniziale al momento della sottoscrizione dell’aumento di capitale e debba essere condizionato al raggiungimento di un certo risultato positivo, con rimborso da effettuarsi nell’arco temporale 2024-2025.

In questa maniera, l’investitore potrebbe realizzare con modalità legittime, chiare e predefinite con la società e con buona probabilità, il recupero complessivo del 115% del suo investimento nell’arco temporale 2024-2025, cumulando il beneficio del credito d’imposta (50% dell’importo investito) con il beneficio del rimborso (65% del valore dell’investimento iniziale), ottenibile nell’arco dell’anno 2024-2025 a condizione che si realizzi quel determinato risultato positivo dell’attività sociale.

 

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