Il leasing diventa contratto tipico per legge. La X Commissione Industria del Senato ha votato la nuova normativa che definisce gli elementi essenziali del contratto di leasing, modificando il Ddl Concorrenza.

I doveri del concedente e dell’utilizzatore
La nuova normativa è frutto dell’accordo fra Ministero dell’Economia, dello Sviluppo economico e della Giustizia e fa chiarezza sui doveri del concedente e dell’utilizzatore del bene in locazione finanziaria. In caso di risoluzione per inadempimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da un’altra collocazione, che deve essere effettuata ai valori di mercato. Sono dedotte le somme pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione. La tutela del cliente, si attua anche attraverso l’obbligo per il concedente di procedere alla vendita o ricollocazione sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato, elaborate da soggetti specializzati.
La definizione di “locazione finanziaria” nella normativa
La norma proposta definisce la “locazione finanziaria” come il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi. L’utilizzatore avrà il bene a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Le garanzie per il leasing prima casa
Il Leasing prima casa mantiene le sue specifiche garanzie del cliente fissate per legge che, fra l’altro, prevedono la sospensione del pagamento dei canoni fino a 12 mesi, su richiesta dell’utilizzatore, in caso di perdita del lavoro anche non subordinato. Già presenti sul mercato alcune soluzioni di leasing per l’acquisto della prima casa, come quella lanciata in primavera da UniCredit.