L’ordinanza n. 8659 del 7 aprile 2026 della Corte di Cassazione rappresenta un arresto giurisprudenziale di estremo rilievo per il diritto dei consumatori. La questione di diritto sottesa alla pronuncia concerne l’opponibilità del foro speciale del consumatore da parte dei successori universali di un fideiussore, qualora quest’ultimo avesse stipulato il contratto di garanzia per scopi estranei all’attività professionale.
Il caso trae origine da una procedura monitoria avviata da un Istituto di credito per il recupero di credito derivante da una fideiussione omnibus.
Gli eredi della garante, attraverso il regolamento di competenza, hanno eccepito l’incompetenza del giudice adito, invocando l’operatività del foro del consumatore e quindi la competenza del giudice del proprio luogo di residenza in ragione della natura consumeristica del rapporto contrattuale originario.
La Banca ricorrente, invece, ha sostenuto la natura strettamente personale e non trasmissibile della qualifica di consumatore, adducendo l’esistenza di collegamento funzionale tra la garante e le attività imprenditoriali dei figli.
Accessorietà della garanzia: si supera il vecchio criterio
Sotto un primo profilo, i giudici di legittimità ribadiscono il definitivo superamento del vecchio criterio dell’accessorietà della garanzia. In ossequio ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause C-74/15 Tarcău e C-534/15 Dumitras, poi recepiti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5868 del 2023, l’ordinanza de qua conferma l’adozione di un criterio funzionale: nel dettaglio, la Corte afferma che “ai fini della determinazione della qualità di consumatore in capo ad una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, […] assume rilievo, non già la natura dell’obbligazione garantita, bensì le finalità che hanno informato l’agire del garante, ovverosia se egli abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano alla società garantita […], oppure abbia agito per scopi di natura privata”.
Il parametro identificativo va, dunque, individuato funzionalmente nella parte del contratto di garanzia, assumendo, in questo modo, rilievo l’entità della partecipazione al capitale e l’eventuale qualità di amministratore del fideiussore.
Nel caso di specie, l’assenza di incarichi amministrativi o di partecipazioni rilevanti nella società garantita ha indotto i giudici a ravvisare una finalità privata legata al rapporto familiare.
Tale valutazione esclude la figura del “professionista di riflesso”, preservando l’integrità della disciplina che proteggeva anche in presenza di un coinvolgimento indiretto negli interessi economici di terzi.
Il rapporto di consumo si eredita
Il secondo e più innovativo profilo dell’ordinanza concerne la trasmissibilità della tutela consumeristica agli eredi. La Suprema Corte chiarisce che la morte del consumatore non fa di per sé venire meno il rapporto di consumo, il quale si trasmette “impersonalmente” nei confronti di tutti gli eredi.
Tale principio poggia sulla considerazione che la morte del fideiussore non estingue l’obbligazione, ma determina il subentro dei successori nel rapporto con i medesimi obblighi e poteri del defunto.
La tesi della Banca, volta a limitare la successione ai soli profili patrimoniali attivi e passivi con esclusione della qualifica soggettiva, viene disattesa in virtù di un’interpretazione teleologica della normativa di settore.
La Corte stabilisce che il regime posto a tutela del consumatore “si trasmette impersonalmente nei confronti di tutti gli eredi, ai quali resta dunque applicabile la disciplina di garanzia prevista dalle norme che costituiscono il detto regime di tutela”.
Se si ammettesse l’estinzione della tutela con il decesso, si produrrebbe un’ingiustificata alterazione dell’equilibrio contrattuale a favore del professionista, il quale verrebbe a beneficiare di un regime processuale più favorevole in ragione di un evento accidentale quale la morte della controparte.
In virtù della trasmissione del rapporto di consumo, i successori universali subentrano anche nelle prerogative processuali connesse. L’accertamento della qualità di consumatore in capo alla dante causa “impone dunque di ritenere applicabile la disciplina, anche processuale, posta a tutela di tale qualità, altresì agli eredi”. Ne consegue che questi ultimi, in qualità di destinatari della domanda di adempimento, “ben potevano avvalersi, ai fini della competenza territoriale, del foro previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u), del D.Lgs. n. 206 del 2005”.
La qualifica di consumatore sopravvive alla morte
In conclusione, l’ordinanza n. 8659/2026 chiarisce che il subentro degli eredi nella fideiussione non è limitato al solo debito principale, bensì investe l’intero assetto contrattuale originario, comprese le tutele di favore spettanza al de cuius.
Sancendo che la qualifica di consumatore sopravvive all’evento morte, la Suprema Corte blinda la posizione dei successori, i quali non ereditano solo un’obbligazione, ma anche lo status protettivo del loro dante causa, assicurando che la disciplina speciale del contratto di consumo permanga intatta nel passaggio generazionale del rapporto.
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di maggio 2026 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.