Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) ha razionalizzato la disciplina del sovraindebitamento che era distribuita in una moltitudine di provvedimenti, ne ha esteso la portata (a consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e startup innovative) e ne ha innovato il contenuto con l’obiettivo di agevolare l’esdebitazione del debitore attraverso procedure di ristrutturazione del debito o di liquidazione controllata del suo patrimonio.
Le novità introdotte dal CCII hanno gradualmente incontrato il favore della platea dei destinatari che ricorrono sempre più frequentemente alle nuove procedure.
Il report annuale 2024 dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) della Camera Arbitrale di Milano evidenzia infatti un aumento del 44% delle istanze di sovraindebitamento presentate nel corso dell’anno 2023 rispetto all’anno precedente con una maggioranza di istanze presentate da consumatori.
Lo stesso report segnala però anche che nel 75% dei casi all’istanza ha fatto seguito l’apertura della liquidazione controllata, il che testimonia la tendenza dei debitori italiani ad affrontare la crisi quando ormai è troppo tardi e non resta che la liquidazione del patrimonio (stesso fenomeno che si assiste in ambito societario).
Le criticità: dal ritardo nell’affrontare la crisi ai fenomeni di “abuso”
La prima criticità da considerare quindi sempre quando ci si confronta con tematiche di crisi è il ritardo nell’emersione del problema, il che usualmente è fonte di pregiudizio per i creditori (il report citato indica una soddisfazione dei creditori nella liquidazione controllata in misura pari al 20%); intercettare e affrontare tempestivamente la crisi migliora il recupero dei crediti, sicché monitorare la salute finanziaria del debitore è un’importante accortezza nella gestione del credito su cui ritorneremo nel prosieguo.
Altre criticità da considerare possono derivare da comportamenti spregiudicati di alcuni debitori indotti a ricorrere a finanziamenti eccedenti la loro capacità di rimborso confidando nell’esdebitazione consentita dalle nuove procedure dettate dal CCII.
Il fenomeno dell’“abuso” non è nuovo nel panorama italiano (tipicamente discusso nelle liti fiscali) e lo stesso CCII lo ha considerato prevedendo stringenti criteri di accesso alle procedure da sovraindebitamento (tra essi l’articolo 69 CCII in base al quale al consumatore è precluso l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti nell’ipotesi in cui (i) sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, (ii) abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oppure (iii) abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede e frode).
Tale “barriera all’ingresso” già consente di contenere il ricorso seriale alle procedure da sovraindebitamento da parte dei soggetti più disinvolti.
Le banche e le società di credito al consumo possono però aggiungere altre accortezze al rimedio previsto dal CCII; vediamole.
1. Analisi del merito di credito.
In conformità agli articoli 124 e 124bis del Testo Unico Bancario (TUB) e alla normativa MiFID II, prima di concedere un finanziamento le banche e le società di credito al consumo devono effettuare una corretta valutazione del merito creditizio del richiedente.
Le normative citate indicano una serie di fattori che la banca è chiamata a esaminare per testare la capacità del richiedente di rimborsare il finanziamento; a tali fattori è opportuno aggiungere – anche per mitigare fenomeni abusivi – l’esame della “condotta concorsuale” passata del richiedente, ossia verificare se il richiedente abbia fatto già ricorso a soluzioni di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Per facilitare tale processo il CCII prevede la pubblicazione dei decreti di ammissione alle procedure e delle decisioni di esdebitazione di diritto, articolo 70 (ristrutturazione dei debiti del consumatore), articolo 78 (concordato minore), articolo 270 (liquidazione controllata) e articolo 282 (esdebitazione di diritto); pertanto i dati in questione possono essere facilmente acquisiti attraverso una ricerca sul sito del tribunale competente.
Le analisi del merito di credito possono poi essere accelerate e rese più sofisticate e penetranti ricorrendo a modelli basati su intelligenza artificiale e machine learning (AI-ML).
Questi modelli consentono di analizzare in modo più efficace grandi volumi di dati e di considerare variabili che non hanno una chiara interpretazione o relazione economica (vengono infatti analizzati anche dati di tipo sociodemografico o dati di navigazione del richiedente), individuando pattern di comportamento e segnali di rischio che potrebbero sfuggire ai modelli tradizionali.
Infine, è bene ricordare che una corretta analisi del merito di credito è fondamentale non solo per “assicurare” il rimborso del finanziamento ma anche per scongiurare i pregiudizi che la normativa prevede a carico dei finanziatori in caso di esami carenti.
Da una parte, infatti, il CCII stabilisce che il finanziatore, il quale abbia colpevolmente contribuito alla situazione di sovraindebitamento o al suo aggravamento o che abbia violato le disposizioni dell’art. 124bis TUB in tema di verifica del merito di credito (del consumatore), non possa presentare opposizione o reclamo all’omologa del piano (di ristrutturazione dei debiti del debitore).
D’altra parte, la normativa civilistica e bancaria (articoli 5, 10 e 124bis TUB) contemplano una possibile responsabilità precontrattuale (in caso di concessione di un nuovo finanziamento) o contrattuale (in caso di mantenimento delle linee già accordate) in capo al finanziatore, qualora il debitore subisca un aggravamento della sua situazione debitoria a causa della negligente condotta del finanziatore nella valutazione del merito di credito.
A tale responsabilità si aggiunge poi il rischio di nullità del contratto di finanziamento per contrarietà al buon costume (con esclusione del diritto a qualunque rimborso, anche solo sotto forma di indebito arricchimento) che da ultimo la giurisprudenza invoca di frequente in presenza di credito concesso in assenza di una diligente analisi della capacità di rimborso da parte del debitore.
2. Clausole contrattuali.
Oltre che nell’ambito dell’analisi del merito di credito i finanziatori possono ricorrere a ulteriori accortezze in sede di redazione dei contratti di finanziamento.
Posto che i rischi più frequenti per i finanziatori nascono dalla tendenza dei debitori a ricorrere eccessivamente al credito oppure da mutamenti nelle loro capacità finanziarie, nei contratti di finanziamento è opportuno inserire strumenti di tutela del creditore che mitighino tali rischi.
Tali strumenti vanno da meccanismi di “uscita” della banca/società finanziaria dal finanziamento all’accumularsi di debiti finanziari in capo al soggetto finanziato e/o a un mutamento delle sue condizioni economico-finanziarie-patrimoniali a obblighi di informativa a carico del debitore sulla sua situazione economico-patrimoniale vuoi di natura periodica vuoi a richiesta del finanziatore.
3. Monitoraggio successivo all’erogazione del finanziamento.
Affinché le accortezze adottate in sede di redazione del contratto possano essere di ausilio è importante che all’erogazione del credito faccia seguito un monitoraggio continuo e tempestivo delle dinamiche inerenti al rischio di credito a cui le banche e le società finanziarie sono già tenute in conformità alle Linee Guida EBA (Guidelines on Loan Origination and Monitoring) in vigore dal 30 giugno 2021.
Come anticipato più sopra, il monitoraggio consente di intercettare i segnali di crisi al loro insorgere evitando che la situazione degeneri minimizzando le capacità di recupero del credito.
L’attività di monitoraggio, al pari dell’attività di valutazione del merito di credito, può essere implementata attraverso l’utilizzo di strumenti supportati dall’intelligenza artificiale, i quali possono consentire di individuare tempestivamente segnali di deterioramento della capacità di rimborso.
4. Partecipazione attiva nella procedura per composizione della crisi da sovraindebitamento.
Infine, qualora si verifichi la crisi e il debitore decida di avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è opportuno che il finanziatore partecipi attivamente alla procedura.
Interloquire attivamente con gli organismi di gestione della crisi, il debitore e gli altri creditori facilita la ristrutturazione dei debiti e massimizza il recupero del credito che altrimenti è facilmente destinato ad un minimo rimborso in sede di liquidazione del patrimonio del debitore.
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di novembre 2024 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.